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29 luglio 2022 E’ in corso il perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS degli Enti trasmigrati dai Registri Regionali APS ed ODV: molte Associazioni hanno già ricevuto o stanno ricevendo in questi giorni le relative delibere di accoglimento dagli uffici del RUNTS. In questa fase di verifica requisiti, si profilano due casistiche: la verifica dei requisiti si è conclusa positivamente. L’Ufficio competente dispone l’iscrizione dell’Ente nella sezione del RUNTS corrispondente con apposito provvedimento e comunicazione diretta all’ente interessato (via PEC o, in mancanza di posta certificata, via mail ordinaria). la verifica dei requisiti ha riscontrato delle problematiche. L’Ente viene inserito in un ELENCO pubblicato sul portale del RUNTS che viene aggiornato quotidianamente. La verifica dei requisiti si è conclusa positivamente: cosa fare? Gli Enti che non presentano problematiche vengono progressivamente iscritti al RUNTS e inseriti nell’elenco degli Enti iscritti consultabile sul sito al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti (“Elenco Enti iscritti per trasmigrazione”). Si invitano pertanto le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale trasmigrate dai Registri Regionali al RUNTS a consultare questo elenco con frequenza almeno settimanale in modo da tenersi costantemente aggiornati rispetto alla loro situazione. ADEMPIMENTI Una volta iscritto, l’Ente deve ricordarsi di assolvere ad alcuni importanti adempimenti, in particolare il deposito del Bilancio o rendiconto. Ricordiamo, infatti, che tutte le ODV e le APS devono depositato nel RUNTS il bilancio entro 90 giorni dalla data d’iscrizione (Nota Ministeriale n. 5941 del 5 aprile 2022). Si ricorda che i bilanci devono essere redatti secondo i modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 (modello D – rendiconto per cassa per gli enti di minori dimensioni). STRUMENTI NECESSARI: PEC, SPID e FIRMA DIGITALE Il RUNTS è gestito interamente con modalità telematiche attraverso una piattaforma informatica. È quindi necessario che l’ente ed il suo legale rappresentante sia dotato dei seguenti strumenti digitali per poter dialogare con la piattaforma: PEC dell’ente: la Posta Elettronica Certificata è il canale di notifica delle comunicazioni tra l’ente e il RUNTS; SPID della persona che ricopre il ruolo di Legale Rappresentante: l’accesso al portale del RUNTS si effettua esclusivamente attraverso la propria identità digitale unica personale (in alternativa allo SPID si può utilizzare la propria Carta d’Identità Elettronica); il portale riconosce automaticamente l’identità delle persone che rivestono un ruolo nell’ente in base ai dati forniti al registro stesso; Firma digitale della persona che ricopre il ruolo di Legale Rappresentante: le istanze e in molti casi anche i documenti che l’ente presenta al RUNTS devono essere firmate digitalmente dal presidente tramite la propria firma elettronica qualificata che garantisce l’autenticità e integrità del documento. La verifica dei requisiti ha riscontrato delle problematiche: cosa fare? L’iscrizione degli Enti provenienti dai Registri regionali (ODV e APS) è possibile solo se, al momento della trasmigrazione, gli Uffici Regionali hanno ricevuto tutti i dati necessari per procedere all’inserimento del provvedimento di iscrizione nella piattaforma del RUNTS. In mancanza di tutti i dati e dei documenti predetti gli Enti non potranno essere iscritti al RUNTS e, in questi casi, verranno inseriti in un’apposita lista consultabile al link https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti (“Elenco Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica”). Si invitano pertanto le ODV e le APS trasmigrate dai Registri Regionali al RUNTS a consultare questo elenco con frequenza in modo da tenersi costantemente aggiornati rispetto alla loro situazione. Nel caso in cui un Ente si trovi a comparire nella lista dei sospesi, non riceverà comunicazioni di sorta e dovrà contattare il funzionario di riferimento del proprio territorio per fornire i dati mancanti. Dr.ssa Cristiana Massarenti
4 luglio 2022 Il 30 giugno la scadenza per il deposito del bilancio 2021 nel RUNTS, ma per i soli Enti del terzo settore iscritti dal 24 novembre 2021. La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 aprile 2022 ha chiarito che le ODV e APS in fase di trasmigrazione dai precedenti registri regionali e nazionale depositeranno il bilancio entro 90 giorni dalla effettiva iscrizione al RUNTS. La buona notizia è che anche il commercialista, per conto del proprio cliente, potrà depositare il bilancio, con ciò supportando il cliente in questa delicata fase non per tutti semplice, considerate le conoscenze e gli strumenti informatici che devono essere utilizzati. Per depositare il bilancio, tutti gli ETS, dovranno accedere alla piattaforma RUNTS e selezionare la richiesta di “deposito bilancio”. I soli legittimati alla procedura sono: Rappresentante legale ed altri soggetti titolati Consulente (che indicherà in un apposito campo note ad uso ufficio, il numero di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e la Provincia di appartenenza) Coloro che provvederanno al deposito del bilancio dovranno essere in possesso di: SPID o CIE personale per accedere al RUNTS Firma digitale personale in formato CAdeS per sottoscrivere la domanda di deposito Nella pratica di deposito, andrà indicata l’annualità dell’esercizio contabile di riferimento, la qualifica del dichiarante che presenta l’istanza ed allegato, come file, il bilancio firmato dal presidente ed il verbale di approvazione (firmato da Presidente e segretario) in formato PDF/A. Dr.ssa Cristiana Massarenti
Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano? Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi: – alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; – alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; – alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”). A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno. Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche. Si riporta inoltre la tabella aggiornata al 31/12/2021 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”t tratto dal sito del Governo. Studio Massarenti
Lo studio in breve
Lo Studio Massarenti è nato nel 1995 a Casale Monferrato.
Titolare dello studio è la Dottoressa Cristiana Massarenti.
Un percorso di studi complesso ed articolato associato ad esperienze lavorative diversificate della professionista nel settore dell’organizzazione del lavoro e nell’amministrazione di aziende, garantiscono soluzioni chiare e puntuali ai problemi fiscali, del lavoro, amministrativi e gestionali dei clienti dello studio.
Un approccio pragmatico, un confronto costante con il cliente, l’analisi delle alternative, la scelta della soluzione più appropriata ai problemi, la rapidità delle risposte fornite, sono i requisiti che il cliente trova rivolgendosi allo Studio.
Professionisti qualificati del settore contabile, amministrativo, giuridico e del lavoro supportano la professionista nello svolgimento della propria attività di dottore commercialista, revisore contabile e consulente del lavoro.