Verifica della base associativa e forme di controllo per gli ETS in corsa per il RUNTS

5 marzo 2020

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota Prot. N. 001082 del 5 febbraio 2020 fornisce chiarimenti in merito alla composizione della base associativa degli enti del terzo settore e sul loro controllo da parte di imprese commerciali, in risposta a due quesiti pervenuti sul tema.

Primo quesito.

E’ stato chiesto se un ente del terzo settore possa configurare statutariamente una compagine associativa composta contemporaneamente da persone fisiche ed Enti del terzo settore o Enti non a scopo di lucro.

La risposta fornita dal Ministero è positiva, facendo tuttavia rilevare come la norma imponga alcune limitazioni di carattere qualitativo e quantitativo per determinate tipologie di enti, ovvero le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV). Infatti, per le APS e per le ODV, la prima limitazione riguarda la tipologia di soggetti collettivi ammissibili quali soci, i quali devono appartenere a tipologie di enti tassativamente individuate, ovvero altri Enti del Terzo Settore o altri enti non a scopo di lucro. Il secondo genere di limitazioni, di natura quantitativa, riguarda il numero di tali soggetti, i quali non possono superare il 50% delle APS o ODV associate.

Esiste dunque la possibilità di ammettere a far parte dell’ente del terzo settore sia persone fisiche che persone giuridiche sulla base della constatazione che tale comportamento non è precluso dalla norma e risponde appieno al principio di libertà associativa e di autonomia negoziale.

Alla luce delle considerazioni svolte, dovrà essere posta particolare attenzione alla corretta composizione della base associativa o all’apertura della stessa ad altri soggetti successivamente alla costituzione dell’ente, al fine di contemperare due esigenze, ovvero quella di favorire la massima adesione al progetto associativo nel rispetto del principio di libertà associativa, ma al contempo quella di non condurre ad uno snaturamento dell’ente che, pertanto, dovrà essere composto in maggioranza da enti aventi natura analoga a quella dell’associante.

La verifica della base associativa dovrà essere condotta dall’ente affinchè al momento della trasmigrazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o in vista della convalida della propria iscrizione, essa risulti rispettare il requisito qualitativo e quantitativo sopra descritto, fatta salva ovviamente la possibilità di chiedere l’iscrizione in altra sezione del registro.

Secondo quesito. E’ possibile che socio di un ente del terzo settore sia un’impresa?

Il Ministero risponde che in assenza di previsione normative specifiche, le imprese possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (una sola impresa) che congiunta tra due o più di esse. In tale evenienza dovrà in ogni caso essere rispettata l’osservanza delle norme di settore relative al perseguimento da parte dell’ETS, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nelle forme proprie di ciascuna categoria di enti previsti dalla norma.

Le amministrazioni competenti avranno il compito di vigilare affinchè le norme agevolative riservate al Terzo Settore non vengano utilizzate in modo strumentale ed elusivo al fine di ottenere vantaggi illegittimi.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

Nota Ministero del Lavoro Prot. 1082 del 05-02-2020

FINE