VERIFICA DATI DELLE ASD/SSD NEL RASD ENTRO IL 31 AGOSTO 2025 PENA PREAVVISO DI CANCELLAZIONE

26 luglio 2025

Il Dipartimento dello Sport, con propria missiva del 20 giugno 2025, ha ricordato a tutti gli Organismi Sportivi che il 31 agosto 2025 scade il primo triennio di operatività del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e invita a sensibilizzare i propri affiliati, ASD ed SSD, affinchè provvedano entro il suddetto termine a conformarsi alle disposizioni previste dalla Riforma dello Sport, in particolare dai D. Lgs. 36 e 39/2021, nonché al Regolamento del Registro nel rispetto dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nel Registro, anche con riguardo al contenuto obbligatorio degli statuti delle ASD e SSD previsto dal Regolamento.

Si ricorda che l’articolo 5 del Regolamento suddetto prevede quanto segue:

Articolo 5 – Requisiti per l’iscrizione

1) L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  1. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea alla vita associativa;
  2. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
  3. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.
  4. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
  5. svolgano comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica, ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  6. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione.

Si ricorda che il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Pertanto, trascorso il termine del 31 agosto 2025, per quegli enti sportivi dilettantistici iscritti al RASD che non avranno provveduto, il Dipartimento dello Sport comunicherà ai medesimi il dovuto preavviso di cancellazione, cui farà seguito, nei casi di ulteriore inadempienza, il provvedimento di annullamento dell’iscrizione, con le relative conseguenze di decadenza da tutti i benefici fiscali e previdenziali di cui godono i suddetti enti.

Il nostro studio, specializzato in tema di Riforma dello Sport e del Terzo settore, è a disposizione degli enti sportivi dilettantistici che non abbiamo ancora provveduto agli adeguamenti statutari prescritti dalle nuove norme per le necessarie integrazioni e correzioni.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

FINE