TERZO SETTORE ed ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO: COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2026?

19-12-2025

Dal prossimo 1° gennaio 2026 cambierà radicalmente la fiscalità degli enti non commerciali, soprattutto per quelli organizzati in forma associativa.

È la conseguenza dell’attesa entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 (il Codice del Terzo Settore) e del D.Lgs. n. 112/2017 (che disciplina l’impresa sociale), che produrranno i loro effetti non solo per quegli enti che hanno già assunto o che assumeranno la veste di ente di Terzo Settore iscrivendosi nella relativa Sezione del RUNTS, ma anche per coloro che per scelta o per espresso divieto non hanno fatto o potuto fare ingresso nell’ampio mondo degli enti di Terzo settore.

Pertanto, la Riforma del Terzo settore è pronta a decollare dopo oltre 9 anni dalla pubblicazione della Legge delega (la Legge n. 106/2026), ma così non si può dire per il comparto IVA che è stato oggetto di modifiche con un separato provvedimento normativo, oggetto di continue e ripetute proroghe.

Mi riferisco alle novità introdotte con il D.L. n. 146/2021 e con le quali – in risposta a un una procedura di infrazione comunitaria pendente sul nostro Paese – dal prossimo 1° gennaio 2026 si sarebbe dovuti passare dal regime di esclusione previsto dall’art. 4, Decreto IVA, ora prorogato di 10 anni, sino al 31 dicembre 2025, a quello di esenzione contemplato dall’art. 10, Decreto IVA DPR 633/72. Su questo fronte, pertanto, rimane tutto invariato, ancora per 10 anni.

Pertanto, a ridosso della prossima data del 1° gennaio 2026, abbiamo appreso che a partire anche nei suoi contenuti fiscali, sarà solo la Riforma del Terzo settore, ma non anche il correlato comparto IVA, a partire definitivamente.

Le conseguenze, sotto il profilo IVA, dovranno essere attentamente esaminate e, con questo breve contributo, desideriamo fornire le prime indicazioni operative.

Se, infatti, il regime di esenzione da IVA di talune prestazioni poteva apparire coerente con l’impianto normativo introdotto con la Riforma del Terzo settore, la rinnovata disciplina di esclusione da IVA potrebbe in taluni casi determinare incerti scenari applicativi per le considerazioni che saranno esposte di seguito.

Il pensiero va proprio a quelle associazioni di tipo culturale escluse dal RUNTS che dal prossimo 1° gennaio 2026 – in ragione della modifica apportata dal Legislatore – non potranno applicare la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 148, TUIR, consistente nella de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti dai propri associati (ovvero della esclusione da imposte dirette – IRES).

Infatti, per tali associazioni i corrispettivi specifici diverranno, dal 1 gennaio 2026, imponibili ai fini delle imposte sui redditi (ma escluse da iva ancora per 10 anni).

Stessa sorte per gli enti di Terzo Settore generici diversi dalle APS che, non rientrando nella previsione di non commercialità recata dal comma 6 dell’art. 79, D.Lgs. n. 117/2017, dovranno anch’essi considerare rilevanti ai fini reddituali i corrispettivi specifici ricevuti dai propri associati.

L’esclusione da IVA è stata confermata dall’articolo 6 del D. Lgs 04/12/2025 n. 186, ma l’assoggettamento ad imposte invece, entrerà pienamente in vigore, tranne che per le ASD/SSD ed APS.

Tante sono le novità da approfondire e discutere.

Il nostro studio, attraverso le newsletter periodiche, webinar dedicati ed incontri in presenza, è pronto a darvi tutto il supporto per affrontare preparati il nuovo anno.

Buon Natale e Buone Feste!

Dr.ssa Cristiana Massarenti

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