Spunti di riflessione sulla Legge 398 del 1991: problemi controversi e novità 2016

La nota Legge n. 398 del 1991, regime fiscale cardine del settore no profit che consente la determinazione in modo forfettario del reddito e dell’Iva da parte delle associazioni non a scopo di lucro, comprese le società sportive dilettantistiche, ancora oggi, a distanza di molti anni dalla sua entrata in vigore, causa molti grattacapi interpretativi negli operatori a causa dello stratificarsi nel tempo di norme, circolari esplicative e giurisprudenza sul tema.

In questo intervento ci soffermeremo su due aspetti in particolare:

  1. le modalità di calcolo del plafond di euro 250.000 quale requisito per la permanenza nel regime;
  2. la violazione del limite di utilizzo dei contanti per pagamenti e versamenti effettuati dai soggetti che hanno optato per il regime 398.

Per quanto concerne il primo aspetto, la Sentenza n. 256/2015 della Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila ha portato nuovamente alla ribalta un problema mai del tutto risolto: si applica il principio di cassa o di competenza alla determinazione del reddito di un soggetto giuridico che ha optato per la legge 398/91? La Commissione Tributaria dell’Aquila afferma che per le fatture emesse dagli enti in 398 si deve tenere conto soltanto dei ricavi effettivamente incassati, rispolverando vecchi dubbi che ormai si credevano superati in anni di prassi in senso contrario. L’associazione ricorrente invece sostiene che si doveva tenere conto di tutte le fatture emesse nell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso.

Quindi quale criterio applicare?

Il principio di competenza è il principio cardine attorno al quale ruota il tema della determinazione del reddito di impresa prodotto da un soggetto economico. Esso si basa sulla determinazione del reddito come sommatoria di componenti positivi e negativi di reddito, ovvero le entrate e le uscite maturate nel periodo di tempo considerato, ancorché non riscosse o pagate: ciò significa che secondo il principio della competenza rilevano in modo esclusivo i fatti di gestione che si verificano nel corso dell’esercizio, indipendentemente dalla manifestazione numeraria degli stessi. La dottrina ragionieristica e l’economia d’azienda considerano il principio della competenza quale criterio fondamentale per la determinazione di un risultato di esercizio più rappresentativo del reale andamento gestionale, quale rappresentazione più corretta degli accadimenti di gestione. Il criterio della competenza economica, inoltre, è stato individuato dal legislatore fiscale quale principio di natura tributaria volto alla tutela dell’interesse erariale e di conseguenza quale unico criterio ammesso ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Tali considerazioni portano alla conclusione che, per la determinazione del reddito di un soggetto che ha optato per la legge 398 del 1991, sia esso società di capitali o associazione, si debba applicare il principio della competenza economica, nonostante parte della dottrina e della giurisprudenza si sia espressa in passato e anche in tempi recenti come più sopra visto, in senso contrario. Tale dottrina e giurisprudenza può infatti considerarsi superata in relazione alle diverse e più attuali esigenze legate alla gestione economica di una associazione o società sportiva dilettantistica. Del resto il Decreto Ministeriale 18 maggio 1995 fa esplicito riferimento per la determinazione del totale dei “proventi” alla normativa Iva, la quale presuppone il computo degli introiti fatturati ancorchè non riscossi nella determinazione del plafond di euro 250.000.

Inoltre anche le istruzioni alla compilazione del modello Unico ENC quadro G richiedono l’indicazione dell’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b)  del comma 1 dell’articolo 85 del TUIR, distinguendo quelli per i quali è stata emessa fattura. Indicare solo i ricavi incassati non farebbe che creare confusione, inducendo in errore il contribuente, il quale potrebbe così ottenere due vantaggi, a parere di chi scrive indebiti:

– procrastinare il versamento delle imposte sul reddito ad altro esercizio di imposta;

– spostare in avanti il momento di eventuale fuoriuscita dal regime per raggiungimento del tetto di euro 250.000.

Per quanto concerne il secondo aspetto trattato in questo intervento, finalmente, dopo tanti anni di battaglie tributarie, il legislatore interviene su una norma molto invisa agli operatori del settore, ovvero la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 398 del 1991 per la violazione del limite di utilizzo dei contanti per pagamenti e versamenti, fissato in euro 1.000,00 dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 190/2014). L’obbligo di tracciabilità, originariamente previsto solo per le associazioni sportive è stato successivamente esteso a tutti gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge 398 del 1991, quindi anche alle associazioni non a scopo di lucro, alle pro-loco e alle società sportive dilettantistiche (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 novembre 2014).

Ora, il legislatore, con la riforma del sistema sanzionatorio prevista dal Decreto Legislativo 185 del 2015 introduce l’articolo 19, il quale decreta la cancellazione della decadenza dalle disposizioni della Legge 398/1991 per gli enti che hanno violato il limite previsto per la tracciabilità delle operazioni finanziarie. Molti contenziosi in essere sono basati proprio sulla violazione dell’obbligo di tracciabilità, quindi l’introduzione di questa norma pare potrà avere delle ricadute positive per le contestazioni ancora pendenti basate su questo presupposto.

FINE