Scade il 20 ottobre 2016 la domanda di riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti

L’art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accer­tamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dila­zione “or­dinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”). Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 50,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare. Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguar­da­re, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU ed i contributi INPS.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA DILAZIONE

La disciplina della dilazione di cui all’art. 19 del DPR 602/73 è stata riformata dall’art. 13-bis del D.L. 24.6.2016 n. 113, conv. L. 7.8.2016 n. 160, e le novità, in sintesi, sono le seguenti:

  • è stato innalzato da 50.000,00 euro a 60.000,00 euro il limite fino al quale la dilazione è concessa su istanza di parte, senza che sia necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica;
  • se il debitore decade dalla dilazione, può essere riammesso a condizione che, quando pre­sen­ta la domanda, abbia pagato le rate scadute, a prescindere da quando è stato concesso l’originario piano di dilazione.

Non è prevista una specifica decorrenza per le novità indicate, quindi esse operano dal 21.8.2016, data di entrata in vigore della L. 160/2016, che ha convertito il D.L. 113/2016.

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

L’art. 13-bis co. 1 del D.L. 24.6.2016 n. 113, conv. L. 7.8.2016 n. 160, ha introdotto una riammissione alla dilazione per i contribuenti che, all’1.7.2016, sono decaduti da una dilazione già concessa, se la domanda viene presentata entro il 20.10.2016. Si evidenzia che, nel sistema antecedente alle modifiche del DLgs. 159/2015, la decadenza dalla dilazione si sarebbe verificata con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Attual­mente, di contro, la decadenza si verifica con il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive. Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell’accesso alla dilazione in esame, la tipologia di debito rateiz­zata; quin­di, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.

FINE