Ripassiamo le regole per la fatturazione elettronica dei forfettari e dei soggetti in Legge 398/1991

31 ottobre 2022

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo della fattura elettronica è stato esteso anche ai soggetti rientranti nei regimi di vantaggio e forfettario e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione ex lege n. 398/1991 che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Ai fini della compilazione del file xml occorre porre particolare attenzione alla numerazione, all’assolvimento dell’imposta di bollo e all’indicazione del codice univoco/PEC.

Per effetto del D.L. n. 36/2022, a partire dal 1° luglio 2022 è abrogato l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:

  • i soggetti rientranti nel regime di vantaggio;
  • i soggetti rientranti nel regime forfetario;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

L’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico decorre:

  • dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2024 anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
Attenzione
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

Alla luce della decorrenza del 1° luglio, meritano attenzione due questioni connesse all’emissione della fattura in formato xml:

  • la numerazione;
  • l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Come numerare le fatture?
Una delle questioni che si pone all’atto dell’emissione della fattura elettronica è quella inerente alla numerazione. A tal riguardo è possibile:

  • procedere con la numerazione progressiva rispetto a quella relativa alla fatturazione cartacea;
Ad esempio
Se sono state emesse 12 fatture cartacee nel 2022 (periodo gennaio-giugno), la fattura elettronica emessa nel mese di luglio può riportare il numero 13
  • procedere con una nuova numerazione, magari con un sezionale dedicato, ad esempio 1/FE (fattura elettronica).

Quando si deve assolvere l’imposta di bollo?
Sono soggette all’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, le fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro.

Nello specifico, l’imposta di bollo si applica alle operazioni:

  • fuori campo IVA
  • operazioni esenti IVA articolo 10 DPR 633/72
  • ricevute e note di rimborso spese, etc. (es. note spese presentate da amministratori; prestatori attività lavorative a progetto; parasubordinati in genere; lavoratori autonomi).

Di contro, non sono soggette all’imposta di bollo le fatture relative alle seguenti operazioni:

  • esportazioni di beni;
  • cessioni ad esportatori abituali che abbiamo rilasciato apposita dichiarazione d’intento.

Come assolvere l’imposta di bollo in caso di emissione della e-fattura?
L’assolvimento dell’imposta di bollo viene comunicato all’Agenzia delle Entrate compilando i campi:

  • Bollo Virtuale;
  • Importo Bollo,

nella sezione Dati Bollo della fattura elettronica.

Nei due campi vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, sempre pari a 2,00 euro.

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le seguenti scadenze :

Periodo di riferimento Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2022 31 maggio 2022 (*) (**)
2° trimestre 2022 30 settembre 2022 (**)
3° trimestre 2022 30 novembre 2022
4° trimestre 2022 28 febbraio 2023

 

(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Nota bene – Il nuovo decreto Semplificazioni innalza la soglia da 250 a 5.000 euro.

Il pagamento dell’imposta di bollo è ammesso:

  • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web “Fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
  • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale. I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono:
2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

FINE