Pubblicità emolumenti e compensi per ETS con entrate superiori a 100.000 Euro

17 gennaio 2021

OBBLIGO DI PUBBLICITA’ DI EMOLUMENTI E COMPENSI PER ETS

con entrate maggiori di 100.000 Euro – Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 293 del 12 gennaio 2021

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Nota n. 293 del 12 gennaio 2021 ha chiarito alcuni aspetti concernenti le corrette modalità di pubblicazione degli emolumenti, dei compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonchè agli associati degli Enti del Terzo Settore ex articolo 14 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017).

In particolare la Nota intende dare risposta ad un quesito pervenuto in merito alla necessità o meno di pubblicare “gli emolumenti e i compensi individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o in alternativa, come dato aggregato, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo, ove percepiscano compenso; dirigenti; associati)”, richiedendo infine, se disponibili, eventuali modelli da seguire.

Si ricorda che l’adempimento di questo obbligo, può avvenire in due modalità alternative:

– pubblicazione sul sito internet dell’ETS,

– pubblicazione sul sito della rete associativa alla quale l’ETS aderisce.

La pubblicazione degli emolumenti e dei compensi ha lo scopo di porre a conoscenza di un pubblico ampio ulteriori informazioni riguardanti l’ETS, oltre a quelle che già troveranno spazio nel costituendo RUNTS, facendo sì che chiunque ne sia interessato possa ottenere tutte le informazioni necessarie a formarsi un’opinione.

L’obbligo di pubblicazione, sotto il profilo soggettivo, non riguarda la generalità degli ETS, ma soltanto le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.

E’ necessario, ritiene il Ministero, contemperare il principio di trasparenza sotteso alle norme in esame con il principio della riservatezza del singolo, dovendo comunque essere rispettato il criterio di proporzionalità della misura apprestata, obbedendo in primis al canone di ragionevolezza.

In merito alle modalità applicative, prosegue il Ministero, nel decreto attuativo dell’articolo 14, comma 1 (D.M. 04/07/2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”), “è stata fornita una puntuale indicazione concernente le modalità di adempimento dell’obbligo di pubblicità in esame. In particolare, al paragrafo 6 …si chiarisce che devono trovare puntuale esposizione nel bilancio sociale “la struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito”; partendo quindi da un esame della “struttura” dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità, giungendo poi a descrivere dimensionalmente tali grandezze. Infine, le linee guida proseguono chiarendo che “Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 … costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

Di conseguenza, conclude il Ministero, non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile fornire un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria, mentre si ritiene del tutto insufficiente (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che per ragioni di trasparenza e informazione devono essere ulteriormente specificate ed analizzate.

Ugualmente, dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”, dettagliando ogni dato.

Infine il Ministero non fornisce schemi standard in quanto ritiene che la struttura degli stessi sia troppo variabile da ente ad ente, suggerisce pertanto di rivolgersi all’organo vigilante al fine di  definire un modello su misura per l’ente controllato.

a cura di Cristiana Massarenti
dottore commercialista in Casale Monferrato[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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