Per i lavoratori dipendenti dello spettacolo addio al certificato di agibilità

27 febbraio 2018

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1097) ha introdotto nel settore spettacolo un’importante semplificazione per quanto concerne gli adempimenti obbligatori da porre in essere prima di uno spettacolo: infatti, dal 1° gennaio 2018, non è più necessario richiedere preventivamente il certificato di agibilità al sussistere dei seguenti requisiti:

1) i lavoratori dello spettacolo vengano ingaggiati con un contratto di lavoro dipendente;

2) tali lavoratori espletino la loro attività in locali e strutture di proprietà del datore di lavoro (o di cui il datore di lavoro abbia un diritto personale di godimento);

3) i medesimi datori di lavoro siano in regola con i versamenti contributivi presso l’Inps.

Il Legislatore ha dunque considerato sufficiente la preliminare “comunicazione unica” (modello Unilav) al Centro per l’Impiego, il versamento dei contributi previdenziali e la trasmissione del modello Uniemens all’Inps (che dettaglia i versamenti contributivi).

L’agevolazione è concessa a tutte le aziende e gli enti operanti nel settore spettacolo vale a dire i Teatri (compresi i Teatri Tenda), le imprese cinematografiche (nonché le imprese circensi), gli Enti (lirici e le Fondazioni), le Associazioni (riconosciute e non riconosciute), le Imprese di pubblico esercizio, gli Alberghi, le Emittenti radiotelevisive e gli Impianti sportivi.

La norma è riservata solo al caso di ingaggio di lavoratori dipendenti, ma non di lavoratori autonomi, il che pertanto fa comprendere che si tratta di un’agevolazione parziale per le aziende interessate. Solo nel caso di ingaggio di “Lavoratore autonomo esercente attività musicale”, figura introdotta dal legislatore nel gennaio 2004, egli potrà in proprio richiedere direttamente il certificato di agibilità, provvedendo direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi, a differenza di quanto normalmente previsto in tutti gli altri casi dalle circolari Enpals (che prevedono sia il datore di lavoro/committente ad occuparsi degli obblighi previdenziali).

FINE