OBBLIGHI DI TRASPARENZA: PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ricevuti nel 2020 ex L. 124/2017 – differimento al 30 giugno 2022

18 giugno 2021

LA PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI di importo superiore ad euro 10.000,00 ex Legge 124/2017 – differimento al 30 giugno 2022

Il 30 giugno prossimo scade un termine importante per quanto riguarda molti enti non profit, relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000,00 euro.

In sede di conversione del DL n. 52/2021, “Decreto Riaperture”, tuttavia, è stato approvato un emendamento che interviene in materia di “trasparenza” delle erogazioni/contributi pubblici previsto dalla Legge n. 124/2017 collegati all’emergenza COVID-19.

La precedente versione disposta dalla L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiedeva la pubblicazione, entro il 30 Giugno 2021 (e per tutti gli anni successivi) secondo quanto indicato nella tabella sotto indicata, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno 2020.

La nuova disposizione prevede che: “in considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l’anno 2021 le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124”.

Il legislatore ha dunque previsto che per tutto il 2021 non possano essere comminate sanzioni per il mancato adempimento. Pertanto è consigliabile provvedere alla pubblicazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

AMBITO SOGGETTIVO

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti anche dagli enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019.

Destinatari Modalità di pubblicazione Termine per
l’adempimento
Enti non commerciali Associazioni di pro­­­tezione ambien­tale

Associazioni di consumatori

Associazioni, ONLUS e fon­dazioni (co. 125)

Sui propri siti Internet o ana­lo­ghi portali di­gi­tali Entro il 30 giugno
Cooperative sociali che svolgono atti­vità a favore degli stranieri (co. 125) Sui propri siti Internet o analoghi portali digi­tali Entro il 30 giugno
Imprese Imprese soggette all’ob­­­bli­go di is­cri­­zione nel Re­gi­stro delle imprese (co. 125-bis) Nella Nota integrativa del bilan­cio di esercizio e dell’e­­ven­­­­­tuale bi­­­­lancio con­­­solidato In sede di
re­da­­zio­ne del bilancio
Soggetti che re­di­go­no il bi­lancio in forma abbrevia­­ta

Sog­­getti non te­nu­­­­ti alla re­da­zione della Nota in­te­gra­­­tiva (co. 125-bis)

Sui propri siti Internet o sui por­­tali digitali delle as­­sociazioni di ca­te­go­ria di ap­partenenza Entro il 30 giugno

 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carat­te­re generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Pertanto, il beneficio economico rice­vu­to è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescin­dere dalla forma (sovven­zioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un edifi­cio pubblico a titolo gratuito).

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un re­gime generale (agevo­lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che sod­disfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un cor­rispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che so­no dovute a titolo di risarcimento.

Pur non menzionandoli nello specifico, risulta chiaro come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del Terzo settore e quindi, ad oggi e in assenza del registro unico nazionale (RUNTS), alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) sebbene il codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.

L’obbligo in questione si applica come detto anche alle Onlus.

CONTENUTI

L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall’altro) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovreb­be essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla sin­gola erogazione.

Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi eco­nomici ri­cevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della sin­gola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei van­taggi eco­no­mici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

5 PER MILLE E CONTRIBUTI COVID-19

Facendo seguito ad una modifica apportata alla Legge 124 del 2017 dal “Decreto Crescita” sulla base della quale è stato specificato che i contributi non devono avere “carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano conteggiate nel computo, e ciò poiché tale strumento è stato negli ultimi anni definitivamente istituzionalizzato e quindi reso stabile. Manca tuttavia una conferma istituzionale in tal senso.

Per quanto concerne gli aiuti concessi dallo Stato a fronte dell’emergenza pandemica si rappresenta che tali benefici sono concessi, a tutti i soggetti che posseggono determinati re­qui­si­ti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto “par­ti­colare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.

Di conseguenza potrebbe risultare del tutto superfluo la loro indicazione, sebbene sia auspicabile un chiarimento in tal senso.

Per gli  aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la pubblicazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o ge­sti­sco­no gli aiuti me­de­simi, tiene luo­go degli obblighi di pubblica­zione in esame posti a ca­rico dei soggetti beneficiari, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pub­­blicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integra­tiva del bi­lancio op­pure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota inte­grativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appar­te­nen­za.

In sostanza, il beneficiario di aiuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pub­bli­­cazione nel Registro, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi può dichiarare tale circo­stan­za nella Nota integrativa o sul sito Internet, sen­za necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle im­prese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non as­sume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Avuto riguardo alle imprese, la difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della reda­zione del bilancio d’esercizio potrebbe determinare problematiche applicative.

Erogazioni in natura

In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (es. fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti.
In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

INFORMAZIONI RILEVANTI

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in for­ma schematica o ta­bel­lare, con espresso riferimento alla norma di legge.
In particolare, occorre indicare le seguenti in­for­mazioni:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali di­gi­tali riconducibili a soggetti terzi);
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribu­zio­ne.

 PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.
Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra-europei) e alle istituzioni europee.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
Istituzioni universitarie.
Istituti autonomi case popolari.
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Agenzie ministeriali.
Autorità portuali.
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Enti pubblici economici e ordini professionali.
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, sal­vo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Ammini­stra­zioni Pubbliche.
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di per­sonalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pub­bliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di ammini­strazione o di indirizzo sia designata da Pub­bli­che Am­mi­ni­strazioni.
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di per­sonalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che eser­citano fun­zioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Ammini­stra­zioni Pub­bli­che o di gestione di servizi pubblici.

Regime sanzionatorio
A partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione rela­tivi alle ero­ga­zioni pubbliche comporta una san­zione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria del­l’a­dempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ot­tem­perato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione am­ministrativa pecuniaria, si ap­pli­ca la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

FINE