Nuovo regime per le liberalità agli Enti del Terzo Settore dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2018 entrano in vigore nuove norme che regolano le liberalità erogate nei confronti di Enti del Terzo Settore da parte di persone fisiche e giuridiche, secondo quanto previsto dall’articolo 83 del d.lgs 117/2017 contenente il Codice del Terzo Settore.

In sintesi la nuova disciplina prevede quanto segue:

– dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo e’ elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e’ consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In alternativa si potrà usufruire della seguente agevolazione:

– le liberalita’ in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e societa’ sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza otrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai al momento dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente
all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si e’ verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente e’ punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

Per quanto concerne le società di mutuo soccorso, dall’imposta lorda si potrà detrarre un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

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