Novità in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive e di semplificazione normativa: Legge 8 agosto 2019 n. 86, in vigore dal 31 agosto 2019

2 settembre 2019

Il 31 agosto 2019 è entrata in vigore la Legge 8 agosto 2019 n. 86 recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonche’ di semplificazione normativa.

Tale legge prevede che, entro un anno dalla sua entrata in vigore il Governo è delegato ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, nel rispetto di principi e criteri direttivi ispirati alla organizzazione sistematica delle norme in materia in modo coordinato rispetto alla legislazione vigente, al fine di migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa nel suo insieme e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport.

L’intento è quello di definire altresì gli ambiti dell’attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite confermando, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale, con attribuzione al CONI stesso di poteri di vigilanza al fine di verificare che le attivita’ sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo.

Altro principio ispiratore della legge è quello di sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l’esercizio del potere di controllo spettante all’autorità di Governo sulla gestione e sull’utilizzazione dei contributi pubblici.

Analizziamo alcune delle previsioni noramtive introdotte dalla legge in esame.

I centri sportivi scolastici

Una novità interessante prevista dall’articolo 2 della legge 86/2019 concerne la possibilità da parte delle scuole di ogni ordine e grado di costituire “Centri sportivi scolastici” al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva, secondo modalita’ e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le scuole, in virtù di tale previsione normativa, stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l’attivita’ e le cariche associative. Il medesimo regolamento puo’ stabilire che le attivita’ sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.

Le attivita’ del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che puo’ sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui e’ stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l’istituzione scolastica e i loro genitori.

I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui puo’ essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.

Il rapporto di lavoro sportivo

L’articolo 5 della legge 86/2019 tratta della “Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche’ del rapporto di lavoro sportivo.”.

In tale articolo si affronta il tema della disciplina del rapporto di lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico sul quale è stata conferita delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche’ di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attivita’ sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita’ della vita e della salute, nonche’ quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificita’ dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea, nonche’ del principio delle pari opportunita’, anche per le persone con disabilita’, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attivita’ sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita’ sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle societa’ e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attivita’;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonche’ una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attivita’ lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita’ di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91 (professionismo sportivo), apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell’Unione europea, nonche’ per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualita’ nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all’agibilita’ dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all’Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivita’ sportive.

Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi

L’articolo 8 concerne delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Il Governo in base a tale articolo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

Nell’esercizio della delega citata il Governo si deve attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalita’ istituzionali dagli stessi perseguite;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell’attivita’ sportiva svolta dalle societa’ e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalita’ giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

La definizione della figura del “lavoratore sportivo” e delle caratteristiche del “rapporto di lavoro sportivo”, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico degli enti sportivi, ad oggi molto onerosi e complessi, nonché la razionalizzazione della miriade di norme, regolamenti, e indicazioni di prassi che regolamentano il settore sportivo, certamente potrebbero garantire, se attuate, un contributo di chiarezza importante, richiesto da anni da chi opera nel mondo dello sport.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

FINE