Modifiche normative al Codice Terzo Settore dal 19 dicembre 2018

7 gennaio 2019

NOVITA’ IN MATERIA DI “TERZO SETTORE”

L’art. 24-ter del DL 119/2018 del 23 ottobre 2018 convertito apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

Organizzazioni di volontariato

Con una modifica all’art. 33 del DLgs. 117/2017, viene previsto che le organizzazioni di volontariato (ODV) possono svolgere attività di interesse generale anche dietro versamento di corrispettivi che superano le spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione di tale attività, a condizione che tali attività siano svolte in via secondaria e strumentale. In precedenza, invece, per l’attività di interesse generale, le ODV potevano ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per effetto della modifica, quindi, le ODV possono svolgere la medesima attività di interesse generale:

  • verso il solo rimborso spese, in via principale;
  • verso il pagamento di corrispettivi superiori alle spese, in via secondaria.

Titoli di solidarietà

Il DL 119/2018 convertito interviene sulla disciplina dei titoli di solidarietà di cui all’art. 77 del Codice del Terzo settore, estendendone l’operatività a favore di tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), comprese le imprese sociali e le cooperative sociali (in precedenza escluse).

Viene, inoltre, previsto che, se le somme raccolte dagli istituti emittenti non verranno impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro 12 mesi dal collocamento dei titoli, esse saranno utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli.

Soglia per la non commercialità delle attività degli enti

Viene introdotto il nuovo co. 2-bis all’art. 79 del DLgs. 117/2017, in base al quale le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore si considerano non commerciali quando i ricavi non su­pe­rano di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’im­posta consecutivi.

L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Detrazioni IRPEF per le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore

Viene apportata una modifica all’art. 83 co. 1 del DLgs. 117/2017, relativo alle detrazioni IRPEF spettanti in relazione alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, prevedendo che la detrazione “maggiorata” al 35% si applichi anche alle erogazioni liberali in natura (e non solo a quelle in denaro) effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato.

Gli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79 co. 5 del DLgs. 117/2017 sono quindi detraibili dall’IRPEF:

  • nella misura del 30%, elevata al 35% qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
  • per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000,00 euro.

Disciplina transitoria

Dal periodo d’imposta 2018 e fino alla decorrenza della nuova disciplina del DLgs. 117/2017, le disposizioni contenute nell’art. 83 si applicano in via transitoria alle:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
  • organizzazioni di volontariato (ODV), iscritte nei registri di cui alla L. 266/91;
  • associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. 383/2000.

In assenza di una specifica decorrenza, la detrazione elevata al 35% potrebbe spettare per le sole erogazioni liberali in natura a favore delle organizzazioni di volontariato effettuate dal 19.12.2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 119/2018). Tuttavia, non è escluso che possa essere chiarito che la novità si applichi a tutto il periodo d’imposta 2018, sulla base del principio “dell’unitarietà del periodo d’imposta”.

Fonte: Eutekne

Nota

LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria 
Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2018

Arti Art. 24-ter (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
117). – 1. All’articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  dopo  le  parole:
“delle spese effettivamente sostenute e documentate” sono aggiunte le
seguenti: “, salvo che tale  attivita’  sia  svolta  quale  attivita’
secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6″.
    2. All’articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, le parole: “non commerciali di cui  all’articolo
79, comma 5,” sono soppresse;
      b) al comma 5, le parole: “di cui al comma 1”  sono  sostituite
dalle seguenti: “non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5”;
      c) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  “Le
somme raccolte con l’emissione dei titoli e non  impiegate  a  favore
degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento
sono utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di  titoli  di
Stato italiani aventi durata pari a quella  originaria  dei  relativi
titoli”;
      d) il comma 15 e’ abrogato.
    3. All’articolo 79 del citato  decreto  legislativo  n.  117  del
2017, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    “2-bis. Le attivita’  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per  cento  i
relativi costi per ciascun periodo d’imposta  e  per  non  oltre  due
periodi d’imposta consecutivi”.
    4. All’articolo 83, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.
117 del 2017,  al  secondo  periodo,  le  parole:  “in  denaro”  sono
soppresse.
    5. All’articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo  n.
117 del 2017, le parole: “articoli  77,  comma  10”  sono  sostituite
dalle seguenti: “articoli 77, 79, comma 2-bis”.
    6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l’anno 2018,  in
0,34 milioni di euro per l’anno 2019, in  0,5  milioni  di  euro  per
l’anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l’anno 2021 e in 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede, quanto a  0,16
milioni di euro per l’anno 2018, a 0,34 milioni di  euro  per  l’anno
2019, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1,2 milioni  di  euro
annui a decorrere dall’anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 101, comma  11,  del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a  1,75  milioni
di  euro  per  l’anno   2021,   mediante   corrispondente   riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  72,  comma  5,  del
medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.

Titolo

FINE