La questione delle sanzioni in ambito fiscale è un tema molto dibattuto e controverso.
La riforma del sistema sanzionatorio introdotta dal D. Lgs. 158/2015 si prefigge di:
- depenalizzare tutti quei comportamenti che, seppur irregolari, non generano alcun danno all’Erario,
- diminuire il carico sanzionatorio in tutti quei casi in cui il contribuente abbia regolarizzato autonomamente la violazione commessa
- accrescere la sanzione pecuniaria nei casi di comportamento “doloso” del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, la Giurisprudenza di legittimità (Cassazione) e parte della giurisprudenza di merito sono favorevoli all’indeducibilità delle sanzioni tributarie, sulla base dell’argomentazione della mancanza di inerenza del costo rispetto all’attività svolta. L’irrogazione della sanzione viene ritenuta una conseguenza del comportamento illecito tenuto dal contribuente.
Al contrario i professionisti di settore e parte della giurisprudenza di merito sono favorevoli alla deducibilità delle sanzioni in quanto, nel vigente dettato normativo, non esiste una norma specifica che ne dichiari il contrario.
In tale ipotesi, occorre fare ricorso al principio generale dell’inerenza, le cui disposizioni sono contenute nel comma 5 dell’art. 109 del TUIR, ed al principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.
Si ritiene che, evidenziata la ratio dell’intero impianto normativo, non possa essere negata al contribuente la deducibilità di un costo (la sanzione amministrativa) che presenta tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti (articolo 109 Testo Unico delle Imposte sui redditi), ovvero:
– certezza e determinabilità,
– imputazione,
– inerenza.
In particolare, dovrà essere effettuata un’attenta analisi del quadro sanzionatorio e del contesto relativo.
Se è vero che la vigente normativa tributaria non contiene alcuna norma specifica in materia di deduzione delle sanzioni, è altrettanto vero che escluderne a priori la deducibilità senza aver posto in essere alcuna analisi oggettiva della fattispecie sanzionata non appare logico.
Infatti, come sopra citato, escludere la deduzione delle sanzioni comporterebbe la violazione del principio della capacità contributiva costituzionalmente garantito (articolo 53 Costituzione Italiana) con la conseguenza, altrettanto grave, di alterare il risultato d’esercizio ed i principi di chiarezza, veridicità e trasparenza di redazione del bilancio, per i soggetti ad esso tenuti, previsti dal vigente Codice Civile.