Le APS si preparano alla scadenza del 30 giugno 2020: l’imposta di registro e di bollo vanno pagate?

28 gennaio 2020

In attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le associazioni di promozione sociale affiliate o che intendono affiliarsi al Centro Nazionale Sportivo Libertas, stanno valutando quali siano i passi da compiere per adeguare il proprio statuto, in vista dell’iscrizione o mantenimento dell’iscrizione negli attuali registri delle associazioni di promozione sociale.

Con il decreto istitutivo del RUNTS, ora in fase di definizione, saranno disciplinate le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti dal Registro Unico, i documenti da presentare, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, le modalità che garantiscono la comunicazione dei dati fra Registro Imprese e RUNTS.

La trasmigrazione dagli attuali registri nazionali al RUNTS sarà automatica, entro un termine che verrà fissato con la stesura definitiva del decreto. Entro lo stesso termine, i competenti uffici delle regioni e delle province autonome comunicheranno al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS ed alle ODV (organizzazioni di volontariato) iscritte nei rispettivi registri.

E’ importante pertanto chiarire, in vista degli adeguamenti statutari da effettuare entro il 30 giugno 2020 (per quelle associazioni che già possiedono la qualifica di associazioni di promozione sociale in quanto iscritte in uno dei registri vigenti a livello provinciale o regionale o che sono iscritte attraverso il Centro Nazionale Sportivo Libertas nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso apposito Decreto Ministeriale), quale sia il trattamento ai fini dell’imposta di registro e di bollo degli atti in via di approvazione.

L’articolo 82 del D. Lgs. 117/2017 (CTS) comma 3 prevede, infatti, che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa. Pertanto, agli enti che attualmente non sono inquadrabili nel terzo settore, in quanto non possiedono alcuna iscrizione, non è applicabile l’agevolazione predetta.

Le modifiche statutarie, inoltre, per gli enti del terzo settore, sono esenti dall’imposta di registro solo se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Fino all’operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS entro il 30 giugno 2020[1]. Entro il medesimo termine, essi possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Di conseguenza, in primis, bisognerà verificare l’esistenza o la validità dell’iscrizione dell’associazione in uno dei vigenti registri delle associazioni di promozione sociale e, successivamente, in caso di esito positivo a tale verifica, provvedere alle modifiche statutarie:

a – entro il 30 giugno 2020 con le maggioranze semplificate previste per le assemblee ordinarie dell’associazione, in esenzione da imposta di registro e bollo;

b – oltre il 30 giugno 2020 con le maggioranze previste dallo statuto dell’associazione per le modifiche statutarie, in esenzione di imposta di registro e bollo;

sempreché nei casi a) e b) vengano introdotte nello statuto sociale solo adeguamenti aventi carattere inderogabile o clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili;

c – entro oppure oltre il 30 giugno 2020, con le maggioranze previste dallo statuto dell’associazione per le modifiche statutarie nel caso in cui, oltre ad adeguamenti aventi carattere inderogabile ovvero clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili, vengano introdotte altre disposizioni facoltative, scontando in questo caso l’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, (in assenza di chiarimenti normativi al proposito).

Per quanto concerne l’imposta di bollo, l’articolo 82 comma 5 del CTS prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo Settore siano esenti dall’imposta di bollo. Pertanto, l’imposta di bollo non dovrà essere scontata solo dagli Enti in possesso della qualifica predetta, secondo quanto esposto nel presente contributo.

Da qui discende l’importanza di una corretta valutazione dell’attuale condizione dell’associazione di promozione sociale al fine di definire esattamente il percorso da attuare per le necessarie modifiche statutarie e le eventuali imposte di registro e di bollo da assolvere.

[1] Si ricorda che il DL 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, prevede all’articolo 43 comma 4 bis che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020, con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

FINE