Lavoro accessorio o voucher: limite a euro 7.000 per associazioni e società sportive dilettantistiche

Il Jobs Act (D. Lgs. 81/2015) ha posto due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher per i committenti imprenditori e professionisti:

  • il limite di euro 2.000 erogabile a ciascun prestatore;
  • l’obbligo di acquisto dei voucher esclusivamente in modalità telematica.

Secondo l’Inps, l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’articolo 2082 e seguenti del codice civile, dalla cui lettura e’ possibile estrapolare una serie di soggetti che, pur operando con partita iva o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.

Nella elencazione fornita dall’Inps, troviamo i seguenti soggetti:

  • associazioni non a scopo di lucro
  • fondazioni che non svolgono attività di impresa
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

Di conseguenza, per i soggetti sopra citati, il limite del compenso erogabile a ciascun lavoratore viene elevato da euro 2.000 ad euro 7.000, inoltre non viene loro esteso l’obbligo di inviare, almeno 60 minuti prima che la prestazione abbia inizio, una e-mail alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, contenente il codice fiscale e la ragione sociale o denominazione sociale del committente ed i dati relativi alla prestazione di lavoro. Questi soggetti dovranno provvedere unicamente alla dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’Inps e potranno acquistare i voucher oltre che con procedura telematica, presso i tabaccai e le banche popolari abilitate, altresì presso gli Uffici postali di tutto il territorio nazionale.

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