LA PROROGA DELLE SCADENZE DEL 16 MARZO 2020: IL CALENDARIO VA RIMODULATO IN BASE AL SETTORE, AL FATTURATO ED ALLA ZONA

EMERGENZA CORONAVIRUS: DL 17 MARZO 2020 N. 18
I PRIMI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL GOVERNO A SOSTEGNO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DELLO SPORT

a cura di Cristiana Massarenti Dottore Commercialista in Casale Monferrato

19 marzo 2020

PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore lo stesso giorno, recante i primi provvedimenti di sostegno dell’economia e del lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sono stati sospesi:

  • i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
  • i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a se­conda:

  • dell’attività svolta;
  • dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
  • dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

1. Differimento per tutti I SOGGETTI dei versamenti dal 16.3.2020 al 20.3.2020

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza il 16.3.2020 (esempio iva mese febbraio o iva annuale per contribuenti trimestrali, contributi Inps ed Inail, etc.).

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati, per determinati soggetti.

2. Differimento per tutti I SOGGETTI “DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI” che scadono nel periodo 8.03.2020 – 31.05.2020

L’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone la sospensione:

  • degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;
  • nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

  • la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), la cui scadenza ordinaria sarebbe il 30.04.2020;
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.05.2020);
  • l’ “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.04.2020);
  • i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio, marzo ed aprile nonché quel­li relativi al trimestre gennaio-marzo 2020.

3. Certificazioni del sostituto d’imposta (CU) e comunicazioni di dati per la pre­com­pilata – scadenza al 31 marzo 2020

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla:

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
  • consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Effettuazione degli adempimenti sospesi        

Gli adempimenti sospesi possono essere effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

4. Soggetti che svolgono attività in determinati settori mag­gior­mente colpiti dall’emergenza (turismo ed altri)

Ai sensi dell’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Con l’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit­timo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg­giovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.

Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020
n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all’estensione della sospensione disposta dall’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, pertanto a tutti i soggetti di cui all’elenco del paragrafo 4, comprese FSN/EPS, associazioni e società sportive.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e so­cietà sportive – proroga al 30.06.2020

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente paragrafo 4 e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, salvo quanto previsto in relazione a determinati territori maggiormente colpiti (si veda paragrafo 6.).

Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore

In relazione alla sospensione disposta dall’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla sospensione disposta dall’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Ai sensi dell’art. 62 co. 3 del DL 17.3.2020 n. 18, la sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

8. Soggetti residenti o con sede operativa nei primi Comuni “zona rossa”

Per effetto del DM 24.2.2020 e dell’art. 62 co. 4 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi:

  • scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020;
  • nei confronti dei soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè:

–       nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;

–       nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Ai sensi del DM 24.2.2020, i sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni non operano:

  • le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73;
  • nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

Ai sensi dell’art. 5 del DL 2.3.2020 n. 9, nei suddetti Comuni sono sospesi i termini relativi:

  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020.

Per quanto concerne la quota contributiva a carico del lavoratore l’INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far da­­ta dall’1.5.2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

9. Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Ai sensi dell’art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Rilascio di un’apposita dichiarazione

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’ac­conto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

10. Sospensione per il pagamento di atti impositivi

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP e tributi locali, nonché i termini di versamento delle cartelle di pagamento.
Vi sono dubbi in merito ai termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente chiede all’Agente della riscossione a fronte di carichi già affidatigli, nonché in merito alle rate da accertamento con adesione.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020.
La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS.
Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.
Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.
Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

  • avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
  • accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
  • avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
  • accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.

FINE