INDENNITA’ AGLI SPORTIVI PREVISTI DAL DECRETO “SOSTEGNI”

25 marzo 2021

INDENNITA’ AGLI SPORTIVI previste dal D.L. “SOSTEGNI” 22 MARZO 2021 N. 41

L’art. 10, commi 10 e seguenti del DL Sostegni, rinnova l’indennità in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Si tratta, nello specifico, dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
A differenza delle precedenti misure di sostegno, l’ammontare dell’indennità ex DL 41/2021 non è predeterminato, ma viene calcolato ed erogato da Sport e Salute spa utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma informatica, nel rispetto dei seguenti parametri:
– ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
– ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
– ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa al DL 41/2021, tali criteri di determinazione dell’indennità sarebbero stati introdotti per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

Sul sito di Sport e Salute sono stati pubblicati degli aggiornamenti utili che di seguito si riportano:

In analogia con la procedura seguita per l’erogazione automatica relativa alle mensilità precedenti, i Collaboratori Sportivi già beneficiari dovranno confermare, nella piattaforma informatica, che l’attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID (a tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati), nonché di non essere beneficiari di altri redditi, quali:

  1. reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
  2. reddito di emergenza di cui all’art.82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
  3. redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,
  4. redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
  5. pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;
  6. prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto.

A tal fine, tutti i beneficiari, con eccezione dei soggetti per i quali si è registrata un’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS, riceveranno una mail per l’accesso in piattaforma. Contestualmente, l’accesso sarà possibile anche con le modalità qui descritte:

PROCEDURA PER ACCESSO IN PIATTAFORMA
Per accedere alla piattaforma si prega di seguire attentamente le seguenti indicazioni:

1) prendere appuntamento per l’accesso in piattaforma inviando un SMS con il tuo Codice Fiscale al numero 339.9940875

2) accedere alla piattaforma al seguente link: https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso

3) per accedere alla piattaforma è necessario inserire: il proprio Codice Fiscale (tutto maiuscolo e tutto attaccato), la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.

3.1) se ha dimenticato la password, clicchi qui: https://curaitalia.sportesalute.eu/nuovaPassword

  • a) inserisca il suo codice fiscale scritto tutto maiuscolo e tutto attaccato;
  • b) controlli l’e-mail: troverà un messaggio inviato da parte di Cura Italia, contenente il link per chiedere una nuova password;

4) una volta ottenuto l’accesso alla piattaforma, segua le indicazioni in home page;

5) una volta confermato l’invio, la procedura si considererà conclusa e sarà rindirizzato alla pagina iniziale. 

Dr.ssa Cristiana Massarenti


Note
DL 22.3.2021 n. 41 (G.U. 22.3.2021 n. 70)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

Art. 10 – Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

…OMISSIS…

  1. E’ erogata dalla societa’ Sport e Salutes.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennita’ complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e’ riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19202122272829303844del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi’ come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennita’ i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  2. L’ammontare dell’indennita’ di cui al comma 10 e’ determinata come segue:
    a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita’ sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
    b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita’ sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
    c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita’ sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
  3. Ai fini di cui al comma 11, la societa’ Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
  4. Ai fini dell’erogazione delle indennita’ di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

FINE