Il riordino delle discipline sportive operato dal CONI con delibere 1566/2016 e 1568/2017

Il C.O.N.I., con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1566 del 20 dicembre 2016 ha stilato un elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e, di conseguenza, meritevoli delle agevolazioni fiscali di settore.

Il C.O.N.I. ha giustificato questa scelta sulla base della considerazione che esso debba adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati, al fine di eliminare fenomeni di elusione, emersi in fase di verifica.

Infatti il C.O.N.I., proprio alla luce del proprio ruolo di “unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”, non può consentire che la propria certificazione, cui si perviene appunto con l’iscrizione al Registro, non sia suffragata dallo svolgimento di discipline sportive ufficialmente riconosciute e codificate.

Le discipline inserite nell’elenco di cui alla Delibera n. 1566 sono state 396, scaturite dall’utilizzo di tre criteri distinti:

a) discipline sportive riconosciute dal CIO;

b) discipline sportive riconosciute da SportAccord (associazione no-profit che raggruppa le federazioni sportive internazionali che fanno capo al CIO);

c) discipline sportive presenti negli statuti delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate approvate dalla Giunta Nazionale C.O.N.I..

Successivamente, tuttavia, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 gennaio 2017, l’elencazione veniva parzialmente rivista, anche alla luce delle richieste di integrazione avanzate da alcune Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva, con alcuni inserimenti, alcune eliminazioni, accorpamenti e specificazioni, portando il totale delle discipline riconosciute a 384.

Da una prima analisi dell’elenco balza immediatamente all’occhio che alcune discipline sportive non sono incluse. Ad esempio, non si trova traccia di alcune discipline quali Pilates, Yoga e Zumba, oltre ad altre di più recente introduzione (ad esempio Crossfit, TRX, e così via che, verosimilmente, potranno essere inserite nella più ampia categoria del fitness).

Come considerare pertanto le discipline escluse e quali saranno le conseguenze per gli enti che le praticano?

La Delibera n. 1568 stabilisce che l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche potrà essere conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive riportate nell’elenco allegato alla stessa e che le iscrizioni presenti nel Registro valide per l’anno sportivo 2017 saranno ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppure riferite a discipline sportive non ammissibili, secondo l’elenco citato. Per l’individuazione dell’anno sportivo 2017 farà fede la data di scadenza dell’affiliazione inserita nel Registro dall’organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 02/01/2017 al 01/01/2018. Entro tali scadenze, dovranno essere completati tutti gli adeguamenti informatici di trasmissione e ricezione delle nuove discipline sportive, incluso l’allineamento con le pregresse informazioni.

Tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, pertanto, durante il presente anno sportivo, dovranno monitorare attentamente le discipline svolte, al fine di verificare se queste rientrino o meno in una delle categorie individuate dal C.O.N.I., partendo da un’accurata analisi del proprio oggetto sociale. Nel caso, infatti, di eccessiva genericità dello stesso (in molti statuti infatti nell’oggetto sociale o associativo viene indicata la pratica generica di “attività sportive dilettantistiche”) sarà necessario specificare meglio le attività svolte, distinguendo in primo luogo quelle che sono riconosciute da quelle che non lo sono, ed eventualmente prevedendo una integrazione o specificazione dell’oggetto sociale attraverso apposite delibere assembleari. Allo stato attuale non è stato ancora stabilito se sarà necessario effettuare una modifica dello statuto sociale per meglio individuare le citate discipline, se sarà sufficiente una delibera di assemblea ordinaria ovvero una comunicazione specifica al proprio ente di riferimento, sia esso una Federazione Sportiva, un Ente di Promozione Sportiva o una Disciplina Sportiva Associata.

Si auspica che venga considerata sufficiente una corretta comunicazione al proprio ente di riferimento delle discipline praticate, al fine di evitare onerosi adempimenti di carattere formale, che potrebbero costringere gli enti sportivi a numerose modifiche statutarie successive in ragione delle diverse discipline di volta in volta da essi svolte.

Si ritiene che un’adeguata comunicazione al proprio ente di riferimento possa senz’altro espletare tale funzione dichiarativa delle discipline sportive effettivamente svolte, eventualmente suffragata da eventuali ulteriori dati concernenti l’attività effettuata, i praticanti e le manifestazioni eventualmente organizzate o a cui l’ente sportivo ha partecipato.

Pertanto, prima di modificare i propri statuti, si ritiene necessario attendere ulteriori chiarimenti in tal senso.

In secondo luogo, si ritiene di fondamentale importanza, dopo l’analisi delle discipline effettivamente svolte, e l’eventuale presa d’atto che alcune di queste non possano più oltre essere considerate sportive, procedere ad un’analisi dell’inquadramento delle citate attività dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Come trattare le discipline fuoriuscite dal mondo sportivo ai fini fiscali e lavoristici?

I corrispettivi percepiti dallo svolgimento di tali attività (ad esempio Yoga) saranno comunque detassati ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto in quanto percepiti nello svolgimento di attività istituzionali dall’associazione, secondo quanto previsto dall’articolo 148 comma 3 del DPR 917/1986 e dall’articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972.

Tuttavia, per queste discipline, decade la possibilità di avvalersi della norma che prevede la possibilità di erogare compensi esenti fino ad euro 7.500,00 ai collaboratori sportivi ed amministrativi, ovvero l’articolo 67 comma 1, lett. m), [1] del DPR 917/1986, pertanto tali figure dovranno essere inquadrate in altro modo, ovvero quali:

  • lavoratori autonomi

oppure

  • lavoratori dipendenti.

Queste rimangono le uniche possibilità offerte dalle norme attualmente in vigore, facendo tuttavia presente che dalla lettura dell’articolo 2 del D. Lgs. 81/2015 che prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai  rapporti  di  collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative e le cui modalità’ di esecuzione  sono  organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, non si applica alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore  delle associazioni e  società’  sportive  dilettantistiche  affiliate  alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge  27  dicembre 2002, n. 289.

Quindi per un’associazione che pratica ginnastica e pilates, ed è iscritta regolarmente al Registro CONI per l’attività di ginnastica, come dovrà essere inquadrato l’istruttore di pilates?

In attesa di ulteriori urgenti chiarimenti, si invitano gli enti sportivi a valutare attentamente le discipline svolte ed il loro inserimento o meno nell’elenco delle discipline sportive di cui alla Deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017, valutando con i propri consulenti eventuali modifiche dell’impianto giuridico e fiscale.

[1] Articolo 67, comma 1, lett. m) DPR 917/1986

“Le indennità’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità’ dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società’ e associazioni sportive dilettantistiche.”

FINE