Il registro nazionale delle attività sportive è in rete dal 31 agosto 2022

3 settembre 2022

IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E’ OPERATIVO DAL 31 AGOSTO 2022.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Nel Registro sono iscritte  tutte  le  Società e  Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva,  compresa l’attività  didattica  e  formativa,  operanti  nell’ambito  di  una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sono iscritte in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Il Registro  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  il  precedente Registro  nazionale   delle   Associazioni  e  Società sportive dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I..

Le   società   e   le   associazioni    sportive dilettantistiche  iscritte  nel precedente registro continuano a beneficiare  dei  diritti  derivanti  dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport  si avvale della societa’ Sport e Salute S.p.a.

La domanda di iscrizione  è  inviata  al  Dipartimento  per  lo sport,  su  richiesta  delle   Associazioni   e   Società sportive dilettantistiche,  da parte della  Federazione   sportiva   nazionale,   della Disciplina sportiva associata  o  dell’Ente  di  promozione  sportiva affiliante.

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata altresì l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.

Requisiti per l’iscrizione

L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  1. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea alla vita associativa;
  2. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
  3. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.
  4. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
  5. svolgano comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica, ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  6. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e che siano affiliati ad un Organismo sportivo.

Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di associazioni e società con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

Allegati della domanda

Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura  giuridica,  il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo  amministrativo  e  delle  generalità  del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

Ulteriori adempimenti

Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il  31  gennaio  dell’anno  successivo,  una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui sopra, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra  modifica intervenuta nell’anno precedente.

Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti,  anche  fissando requisiti ulteriori.

Tempistiche

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione  della  domanda, il  Dipartimento  per  lo  sport,  verificata  la  sussistenza  delle condizioni previste, puo’:

  1. a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
  2. b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  3. c) richiedere  di   integrare   la   documentazione   ai   sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Decorsi ulteriori trenta giorni  dalla  comunicazione  dei  dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta  e l’iscrizione  avra’  validita’  dalla  data  di  presentazione  della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e  dei  loro aggiornamenti  nonche’   di   quelli   relativi   alle   informazioni obbligatorie,  nel  rispetto  dei  termini  in  esso   previsti,   il Dipartimento per lo sport diffida  l’ente  ad  adempiere  all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a  centottanta  giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente verrà cancellato dal Registro.

L’accesso ai dati contenuti nel Registro è consentito all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Come accedere alla piattaforma?

Per potere accedere alla piattaforma ogni richiedente Associazione/Società deve compilare il modulo di richiesta accesso contente il Codice Fiscale dell’Associazione/Società e i dati anagrafici, di contatto e residenza del responsabile legale. Al momento dell’inserimento dei dati il sistema verifica che il Codice Fiscale del legale rappresentante sia coerente con quello comunicato da uno degli Organismi sportivi di affiliazione.

Ogni Associazione/Società può accedere all’area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consente di compilare il modulo per la richiesta di iscrizione, di monitorare lo stato della domanda e di stampare l’attestato che certifica l’iscrizione al Registro.

Ogni Associazione/Società, dopo essersi accreditata alla piattaforma, può compilare il modulo per la richiesta di iscrizione al Registro. Il modulo è in parte precompilato con le informazioni trasmesse dagli organismi affilianti.

Una volta completata, la domanda deve ricevere il nulla osta dell’Organismo sportivo di affiliazione, o di almeno uno degli Organismi sportivi di affiliazione tra quelli dichiarati dalla ASD/SSD, per poter avviare l’istruttoria per l’approvazione.

Completato positivamente l’iter istruttorio la ASD/SSD risulta iscritta nel Registro. Le ASD /SSD iscritte possono stampare, tramite la piattaforma, l‘attestato di iscrizione.

Si consiglia pertanto alle ASD/SSD, di iniziare ad accedere alla piattaforma, compilando il modulo come descritto nel presente paragrafo, al fine di verificare la presenza di eventuali anomalie o di dati errati/mancanti.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

FINE