3 settembre 2022
IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E’ OPERATIVO DAL 31 AGOSTO 2022.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Sono iscritte in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.
Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I..
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel precedente registro continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.
Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della societa’ Sport e Salute S.p.a.
La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, da parte della Federazione sportiva nazionale, della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva affiliante.
Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata altresì l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.
Requisiti per l’iscrizione
L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea alla vita associativa;
- abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.
- a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
- svolgano comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica, ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.
Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e che siano affiliati ad un Organismo sportivo.
Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di associazioni e società con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.
Allegati della domanda
Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
Ulteriori adempimenti
Ogni associazione e societa’ sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui sopra, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti, anche fissando requisiti ulteriori.
Tempistiche
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo’:
- a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
- b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avra’ validita’ dalla data di presentazione della domanda.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche’ di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente verrà cancellato dal Registro.
L’accesso ai dati contenuti nel Registro è consentito all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
Come accedere alla piattaforma?
Per potere accedere alla piattaforma ogni richiedente Associazione/Società deve compilare il modulo di richiesta accesso contente il Codice Fiscale dell’Associazione/Società e i dati anagrafici, di contatto e residenza del responsabile legale. Al momento dell’inserimento dei dati il sistema verifica che il Codice Fiscale del legale rappresentante sia coerente con quello comunicato da uno degli Organismi sportivi di affiliazione.
Ogni Associazione/Società può accedere all’area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consente di compilare il modulo per la richiesta di iscrizione, di monitorare lo stato della domanda e di stampare l’attestato che certifica l’iscrizione al Registro.
Ogni Associazione/Società, dopo essersi accreditata alla piattaforma, può compilare il modulo per la richiesta di iscrizione al Registro. Il modulo è in parte precompilato con le informazioni trasmesse dagli organismi affilianti.
Una volta completata, la domanda deve ricevere il nulla osta dell’Organismo sportivo di affiliazione, o di almeno uno degli Organismi sportivi di affiliazione tra quelli dichiarati dalla ASD/SSD, per poter avviare l’istruttoria per l’approvazione.
Completato positivamente l’iter istruttorio la ASD/SSD risulta iscritta nel Registro. Le ASD /SSD iscritte possono stampare, tramite la piattaforma, l‘attestato di iscrizione.
Si consiglia pertanto alle ASD/SSD, di iniziare ad accedere alla piattaforma, compilando il modulo come descritto nel presente paragrafo, al fine di verificare la presenza di eventuali anomalie o di dati errati/mancanti.
Dr.ssa Cristiana Massarenti