Il pagamento dei compensi sportivi dal 1 luglio 2018

DAL 1^ LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DI CONTANTI PER IL PAGAMENTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI ENTI SPORTIVI

a cura di Cristiana Massarenti

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori e collaboratori la retribuzione o compenso, nonché eventuali acconti sugli stessi, per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La norma di riferimento è all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

Nello specifico la norma prevede che per “rapporto di lavoro” si intende:

  • ogni rapporto di lavoro subordinato
  • ogni rapporto originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

La finalità del provvedimento consiste nell’ottenere una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, ciò a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché nel contrastare il fenomeno dell’economia sommersa nel mondo del lavoro.

Dalla lettura della norma emerge che tutti i rapporti, indipendentemente dalla loro natura debbano essere regolati con modalità tracciate. Pertanto si ritiene che anche nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e di tipo sportivo o amministrativo – sportivo si possa eludere il nuovo obbligo.

Le uniche esclusioni previste riguardano:

– rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

– rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

In ogni caso, qualora la retribuzione fosse superiore o uguale ad Euro 3.000,00, si dovrà fare riferimento alla normativa generale (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) che prevede il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

LAVORO e COLLABORAZIONI SPORTIVE

Come dovranno essere pagati i collaboratori degli enti sportivi dal 1 luglio 2018?

In attesa che il Consiglio Nazionale del CONI si pronunci in merito alle mansioni sportive il cui esercizio costituisce una forma di collaborazione coordinata e continuativa, come stabilito dai commi 359 e 360[1] dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 2017, e nell’attesa di comprendere quali adempimenti porre in essere per le categorie di lavoratori e collaboratori del mondo sportivo, si consiglia di provvedere al pagamento dei collaboratori rientranti nella previsione di cui all’articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR (ad esempio istruttori sportivi e collaboratori amministrativo-gestionali) attraverso forme di pagamento tracciabili.

Il Consiglio Nazionale del CONI nei primi giorni di luglio si radunerà per decidere quali sono le prestazioni sportive che dovranno essere considerate collaborazioni coordinate e continuative e quindi da pagarsi esclusivamente con mezzi tracciati e quali non saranno considerate tali e pertanto presumibilmente ancora pagabili in contanti, fino alla soglia inderogabile di euro 1.000,00.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Queste le uniche modalità di pagamento previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018:

bonifico (bancario o postale) sul conto  indicato dal lavoratore

– strumenti di pagamento elettronico

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

SANZIONI

In caso di violazione alla presente disposizione, il legislatore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, che verrà predisposta dagli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato.


  • [1] Comma 358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Comma 359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

FINE