La dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2014 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2014 per il periodo d’imposta precedente. La trasmissione telematica deve essere normalmente effettuata entro il 31 luglio 2015, tuttavia al momento della stesura di questo articolo il Consiglio dei Ministri sta studiando una proroga del termine di presentazione, con ogni probabilità al 21 settembre prossimo.
Nella prima facciata del modello, si trova l’informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto; nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l’assistenza fiscale e sono così suddivise:
PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
PARTE B – Dati fiscali;
PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
PARTE D – Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2014, per il periodo d’imposta 2013.
Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi. Per quanto concerne i dati delle somme erogate, si precisa che nel citato quadro dovranno essere indicati anche i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/1986 (compensi erogati agli sportivi ed ai collaboratori amministrativi di società ed associazioni sportive dilettantistiche) contraddistinti dalla lettera “N” corrispondente a “indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”.
In relazione alle somme individuate dal codice “N”, le istruzioni alla compilazione del modello informano che devono essere ricomprese nell’importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00.
Le addizionali regionali e comunali sulla parte eccedente 7.500 euro.
Come noto, le somme eccedenti i 7.500 euro, sono soggette oltre che a tassazione Irpef in base all’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (23%) anche ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale comunale Irpef; le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolari del tributo; come infatti precisato anche nella R.M. n. 106/E/2012: “sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro, deve essere applicata l’aliquota Irpef del 23%, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’Irpef e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale. Sulla base dell’interpretazione fornita dalla suddetta circolare, pare di poter affermare che, qualora l’addizionale regionale sia differenziata per scaglioni, debba essere presa in esame l’aliquota “base” per ogni singola regione, indipendentemente dal fatto che, ad oggi, la misura dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef sia pari, per tutte le regioni, all’1,23%.
Altre criticità si sono presentate in merito alla corretta applicazione delle addizionali comunali. Con grande sollievo degli operatori, da ultimo, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (D. Lgs. n. 175/2014) ha parzialmente razionalizzato l’adempimento in questione prevedendo, quanto all’addizionale regionale, che essa debba essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 1 gennaio e non più al 31 dicembre dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce. In tal modo, viene uniformata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l’addizionale regionale con quella già prevista per l’addizionale comunale, oggi fissata al 1 gennaio. Si pone l’accento altresì sulla necessità di verificare il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale, che dovrà essere calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l’anno precedente. Certamente trattasi di adempimenti non di poca complessità per gli operatori, che si auspica vengano al più presto rivisti, mettendo mano altresì alle istruzioni di compilazione dei diversi dichiarativi, che presentano, sul punto, istruzioni non coerenti, o addirittura errate.