I nuovi voucher e l’utilizzo nel mondo dell’associazionismo

Chiusa improvvisamente la stagione dei vecchi voucher con il 17 marzo scorso, spiazzando totalmente famiglie ed imprese utilizzatrici dei medesimi, essi a distanza di poche settimane vengono reintrodotti sotto altra veste.

L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato infatti le nuove prestazioni di lavoro occasionali.

 

Di cosa si tratta?

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo:

– il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”)

– il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”) .

Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse

categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso L’Inps.

In questo intervento si analizzerà esclusivamente il contratto di lavoro occasionale.

 

Le prestazioni di lavoro occasionali.

La Circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017 ricorda che, sulla base del d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  1. a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. a);
  2. b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. b);
  3. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro – art. 54-bis, comma 1, lett. c).

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  1. a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I citati compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, diverso per il settore agricolo.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto di Previdenza Sociale.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS.

 

Contratto di prestazione occasionale.

Regime generale.

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell’articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati:

  • professionisti,
  • lavoratori autonomi,
  • imprenditori,
  • associazioni,
  • fondazioni
  • altri enti di natura privata (esempio srl dilettantistiche),
  • amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0%;

– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura

dell’1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Il totale pertanto di un’ora di lavoro sarà pari ad Euro 12,41 (anziché Euro 10,00 dei “vecchi” voucher).

Limiti all’utilizzo.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti precedentemente.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015.

E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

  1. a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
  2. b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  3. c) in agricoltura, salvo alcune eccezioni.

 

Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del prestatore;

– la misura del compenso pattuita;

– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

– il settore di impiego del prestatore;

– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori.

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

  1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:

– per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA” ;

– per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”.

Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  1. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore. Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile

entro il mese di luglio 2017.

A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata

dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

 

Profili sanzionatori e regolarizzazioni.

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), – importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Conclusioni

E’ indubbio che le procedure di utilizzo delle nuove prestazioni di lavoro occasionale siano più macchinose di quelle previste per i vecchi voucher, oltre che più onerose dal punto di vista economico, pertanto allo stato attuale esse presentano certamente uno scarsissimo appeal per le società ed associazioni affiliate. Purtroppo nel nostro Paese non si fa a tempo ad abituare i cittadini ad un sistema informatico, di non semplice utilizzo, e a nuove procedure tutt’altro che intuitive, che improvvisamente vengono chiamati ad azzerare tutto e ad apprendere di nuove (forse anziché applicare oneri di gestione agli utilizzatori, l’Inps dovrebbe riconoscere una commissione agli stessi per ristorarli degli oneri di carattere informatico ed amministrativo sempre maggiori). Inoltre il nuovo lavoro occasionale confligge o perlomeno si sovrappone, alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67 comma 1 lettera l del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) soggette a ritenuta Irpef del 20% a titolo di acconto, ma non a contribuzione previdenziale, se non oltre Euro 5.000 annui. Si attendono pertanto chiarimenti che delimitino esattamente la portata della nuova norma sul lavoro occasionale e della norma già esistente relativa al lavoro autonomo occasionale, inserito nel TUIR del 1986.

FINE