I circoli potranno continuare ad usufruire della Legge 398 del 1991?

Grandi novità in vista nel 2019 per le associazioni di promozione sociale, quali ad esempio i circoli e le pro-loco. Esaminiamo le principali.

Il D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore) ha escluso le associazioni di promozione sociale dall’applicazione dell’art. 148, comma 3, del Testo Unico delle imposte sul reddito DPR 917/1986, il quale così modificato recita: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”, ovvero dalla possibilità di escludere da tassazione i corrispettivi incassati da soci e partecipanti in diretta attuazione degli scopi istituzionali. La citata norma ha inoltre abrogato la possibilità, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco di applicare il regime forfettario di cui alla L. 398/91. Quindi, sono state escluse dalla suddetta agevolazione le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale, tra le quali rientrano appunto i circoli e le pro-loco, e le associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

Per le associazioni di promozione sociale, pertanto, per effetto della riforma del Terzo settore, a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, CTS e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico degli enti del Terzo settore (c.d. RUNTS), (con ogni probabilità non prima del 2020), verrà meno la possibilità di fruire della decommercializzazione delle “quote di frequenza” versate dai propri associati/tesserati nonché esclusa l’applicabilità del regime forfettario di cui alla L. 398/91.

Il legislatore pare voler indirizzare gli enti non profit operanti nell’ambito della promozione sociale verso la trasformazione in associazioni di promozione sociale ETS (Enti del Terzo settore) garantendo così la fruizione, a RUNTS funzionante, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri associati e familiari conviventi nonché degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale per la partecipazione alle attività istituzionali (art. 85 comma 1, CTS).

L’entrata nel RUNS tuttavia, presuppone un adeguamento statutario che dovrà avvenire entro il 3 agosto 2019.

Trasformati in APS ETS sarà ammessa, inoltre, la fruizione di un regime fiscale forfettario standard (art. 80 CTS) nonché di un regime forfettario ad hoc per le APS (art. 86, CTS) che risulta peggiorativo rispetto all’attuale regime ex L. 398/91.

Qualora un’associazione di promozione sociale non intenda entrare nel Terzo Settore, così come delineato dal nuovo codice, si ricorda che è stato modificato il trattamento ai fini delle imposte sul reddito dei corrispettivi incassati dalle APS (modifica dell’articolo 148 TUIR), come sopra specificato, ma non l’art. 4, DPR 633/72, in materia di imposta sul valore aggiunto, di conseguenza l’APS potrà fruire della neutralità fiscale ai fini IVA dei corrispettivi specifici versati dai propri associati, dagli associati di altre associazioni aderenti al medesimo ente di affiliazione (CNSLibertas) ovvero dai tesserati di quest’ultimo per la partecipazione alle attività istituzionali del sodalizio. In ogni caso, comunque, permane la possibilità per le associazioni non lucrative non ETS di applicare il regime forfettario di cui all’articolo 145 Tuir.

FINE