Green Pass nelle strutture sportive: i chiarimenti del Dipartimento Sport

7 settembre 2021

Le FAQ n. 16-26 pubblicate dal Dipartimento Sport in merito al Green Pass

Di seguito si riportano le ultime Faq pubblicate dal Dipartimento Sport sul Green Pass.

16. È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

17. Per cosa è richiesta la Certificazione Verde?

In riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

18. A chi spetta il controllo sulla validità della Certificazione Verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.

19. È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

20. La Certificazione Verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?

Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

21. Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la Certificazione Verde?

In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

22. La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?

L’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.

Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

23. Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

24. È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto.

25. Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la Certificazione Verde per assisterli all’interno degli spogliatoi?

No, la Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.

26. Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde?

La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.

FINE