Ets non commerciali e commerciali: quale la differenza dal 1 gennaio 2026?

5 gennaio 2026

Ets non commerciali e commerciali: qual è la differenza?

Quali sono le conseguenze della perdita della qualifica di ente non commerciale per un ETS?

Gli ETS non commerciali sono enti che, in via esclusiva o principale svolgono le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 (si tratta di n. 26 attività, dagli interventi e servizi sociali alla ricerca scientifica, da interventi e prestazioni sanitarie agli interventi per la difesa dell’ambiente, dalla promozione della cultura alla tutela del patrimonio artistico, dalla beneficenza alle attività umanitarie e così via) nel seguente modo:

– in forma gratuita;

oppure

– dietro il pagamento di corrispettivi specifici che non superano il 6% dei costi effettivi.

Per costi effettivi si intende:

– i costi di diretta imputazione,

– tutti gli altri costi imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi di costi di natura finanziaria (esempio oneri e spese bancari, interessi passivi su finanziamenti, etc.) e tributari.

Pertanto, un servizio che costa all’associazione Euro 1.000,00, non potrà essere “venduto” a un prezzo superiore a 1.000,00 + (6% di euro 1.000 = 60) =  Euro 1.060,00 e per non più di tre esercizi consecutivi.

Quando viene persa la qualifica di ente non commerciale?

La qualifica di ente non commerciale viene persa quando le entrate da attività di interesse generale svolte in modalità commerciale (con la struttura di impresa commerciale organizzata e strutturata ai fini della produzione di beni e servizi) ovvero le attività diverse, secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del CTS (per definizione attività commerciali che possono essere svolte dagli ETS) risultano superiori rispetto ai proventi delle attività non commerciali.

Che cosa accade in questo caso all’ETS?

L’ETS assumerà in questo caso la qualifica di ente commerciale.

Ciò non comporta la fuoriuscita dal RUNTS, ma semplicemente l’esclusione da regimi forfettari o agevolati.

Attività occasionali esercitate dagli enti non commerciali

Gli enti non commerciali possono svolgere attività di interesse generale ed attività diverse, in via secondaria e strumentale rispetto alle prime, anche in forma occasionale.

Soffermiamoci sul concetto di occasionalità.

L’attività occasionale può ritenersi tale quando è svolta in maniera non abituale e legata alla sfera di singoli eventi e/o manifestazioni: essa quindi ha una connotazione episodica, non strutturale e non reiterata nel tempo.

Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi delle raccolte pubbliche di fondi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, fermo lo specifico obbligo di rendicontazione chiara e trasparente delle entrate e delle spese afferenti a ciascuno degli eventi realizzati.

Di conseguenza, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, le attività occasionali incidono sulla qualifica di ETS non commerciale: se le medesime attività venissero svolte con carattere di abitualità sarebbero rilevanti e quindi andrebbero ad incidere sul rapporto di non prevalenza delle attività non commerciali rispetto a quelle commerciali.

L’articolo 79 comma 4 CTS prevede una specifica esclusione dal reddito imponibile degli enti del terzo settore non commerciali delle attività di raccolta fondi occasionali a condizione che:

– siano non organizzate,

– siano svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali dell’ente,

– siano svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le attività occasionali sono escluse da IVA, in quanto non integrano il principio soggettivo previsto dal testo unico in materia di IVA. Solo se le suddette attività sono svolte in maniera sistematica e con modalità commerciali integreranno il presupposto soggettivo ai fini IVA.

Oltre alle raccolte fondi occasionali non concorrono alla formazione del reddito i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 per lo svolgimento di attività di interesse generale qualificabili come non commerciali.

L’eventuale mutamento della qualifica fiscale dell’ETS (da ente non commerciale ad ente commerciale) opera a partire dal periodo di imposta in cui l’ente assume la natura commerciale.

Per i due periodi di imposta successivi al termine fissato dall’articolo 104 comma 2 del CTS (1 gennaio 2026) il mutamento della qualifica (da ente non commerciale ad ente commerciale o viceversa) opera a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.

L’anno 2026 sarà importante al fine di familiarizzare con i nuovi concetti entrati in vigore il 1 gennaio 2026 ed effettuare correttamente la valutazione della commercialità o meno per l’ETS.

Nei prossimi articoli affronteremo il concetto di attività di interesse generale svolta con “modalità commerciali”, al fine di fornire strumenti utili di analisi delle varie attività svolte in corso d’anno dalle associazioni iscritte al RUNTS.

E’ su questa attenta analisi, in cui si intreccia contabilità, bilancio, diritto civile e norme di settore che da quest’anno si gioca la vera partita del Terzo Settore, la quale schiera da una parte enti meritevoli di agevolazioni, sussistendone i presupposti e, dall’altra, enti che operano a prezzi di mercato, con “modalità commerciali” per ottimizzare i profitti e distribuire utili.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

FINE