Entro il 28 febbraio 2019 obbligo di comunicazione delle somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione

20 febbraio 2019

Obbligo di comunicazione per le somme ricevute nel 2018 da associazioni ed enti del terzo settore entro il 28 febbraio 2019

La Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici.
Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie: alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Nella seconda categoria rientrano le imprese.
Tale classificazione rileva ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in esame, come precisato dalla Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
La nuova disciplina è applicabile dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.
Il Consiglio di Stato riguardo all’ambito di applicazione della sanzione, consistente nell’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza ha condiviso la prospettazione esposta nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo l’interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese. L’assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.
Per quanto concerne le cooperative sociali, ad esse viene applicata la disciplina prevista per le imprese, di conseguenza saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125 prima illustrato.
Per quanto concerne i dati da dichiarare si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico. Dall’altro, tuttavia, il richiamo espresso alla nozione di incarichi retribuiti fa ritenere applicabile la norma in esame anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio. L’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.
Per quanto attiene all’arco temporale di riferimento l’impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Anche le somme percepite a titolo di cinque per mille Irpef dovranno essere oggetto di informazione, oltre che di rendicontazione.
In sostanza le informazioni che dovranno essere fornite saranno le seguenti:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portalidigitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla qualel’ente del Terzo settore aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all’interno della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale della rete medesima, applicandosi pertanto, alla fattispecie trattata in questa sede, le modalità di adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei compensi corrisposti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, previsto dall’articolo 14, comma 2 del Codice del Terzo settore.

FINE