Enti Locali: Consulenza solo ai professionisti.

Parere dell’Anci sull’affidamento di prestazioni in materia di lavoro

L’attività di consulenza del lavoro può essere affidata solo ai professionisti iscritti al relativo Albo e indicati dalla Legge 12/1979. Per evitare affidamenti a rischio contenzioso, è stata pubblicata una precisazione sul sito internet dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) al fine di fornire indicazioni agli enti interessati. Negli ultimi anni, come rileva l’Anci, si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell’affidamento dei servizi di consulenza del lavoro in favore delle Pubbliche Amministrazioni a società commerciali ed ai Ced. I tribunali, la Corte di Cassazione e, da ultimo il Consiglio di Stato (come da sentenza 103/2015 della sesta sezione), sottolinea l’associazione dei Comuni, hanno però ribadito che ai centri di elaborazione dati e alle società commerciali, assistiti da un consulente, possono essere affidati solo ai servizi ausiliari, mentre dove l’affidamento preveda l’attività di consulenza, questa è di competenza dei consulenti del lavoro.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, in merito a questo tema, afferma come la decisione dell’Anci debba essere apprezzata poiché esplicativa  in un contesto dove è sorta molta confusione, a causa dell’estemporaneo affidamento di incarichi da parte degli Enti Locali. Il Presidente Calderone puntualizza circa la chiarezza del dettato della Legge 12/1979 che non lascia spazio a diverse  interpretazioni; d’altronde, i Ced, comunque, con la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Il Presidente precisa ancora che ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla Legge 12/1979, che regolamenta la professione di consulente del lavoro.

Il confronto sulle competenze riservate ai consulenti e ai centri elaborazione dati si protrae nel tempo. Anche il Ministero del Lavoro è intervenuto più volte in passato sulla materia, in particolare con la lettera circolare 13649 del 2007, con la nota 7857 del 2010 e con la circolare 17 del 2013. In quest’ultimo documento è stato evidenziato che i Ced “devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo” (come, ad esempio, le procedure di calcolo per l’applicazione dello straordinario o le ritenute previdenziali).

In conclusione si vuole sottolineare come i centri di elaborazione dati, debbano comunque essere assistiti da professionisti iscritti agli albi indicati dalla Legge 12/1979 (Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori Commercialisti, Ragionieri e Periti Commerciali).

Fonte: “Il Sole 24 Ore” del 14 luglio 2015

 

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