Il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi

di Cristiana Massarenti

Il dovere di solidarietà sociale e il principio di sussidiarietà sono principi sanciti dalla Costituzione Italiana (artt. 2 e 118 Cost.). L’ente non profit, al fine del raggiungimento dei propri fini statutari, può cercare oltre ai propri soci ulteriori sostenitori, che forniscano il loro appoggio all’organizzazione attraverso una generica adesione o l’offerta di risorse, quali una prestazione volontaria, offerte di denaro, di beni o di servizi.

Questa caratteristica del terzo settore, in base alla quale le risorse non vengono rinvenute attraverso un rapporto sinallagmatico, sebbene consentita, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, che ha opportunamente ritenuto, in presenza di determinate condizioni, di prevedere specifiche agevolazioni fiscali, a fronte tuttavia di specifiche tutele della fede pubblica.

Strumenti per la raccolta di fondi

Gli strumenti attraverso i quali effettuare la raccolta fondi sono molteplici. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano di seguito i più comuni:

– direct mail, cioè qualsiasi tipo di materiale cartaceo finalizzato alla raccolta fondi diffuso per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali, questionari, etc..

– telemarketing, attività di marketing svolta attraverso l’uso del telefono, funzionale allo sviluppo di contatti telefonici diretti e mirati a target interni o esterni all’organizzazione.

– face-to-face, espressione utilizzata per indicare quelle situazioni di raccolta in cui si realizza una relazione diretta fra un cittadino e un incaricato dell’organizzazione non profit, ad esempio attraverso contatti che si determinano nei luoghi pubblici e negli spazi urbani.

– eventi. Eventi sportivi, culturali e ricreativi, rappresentazioni teatrali e concerti musicali, competizioni agonistiche o amatoriali, aste, lotterie, pesche di beneficenza, etc., possono essere interessanti occasioni per proporre iniziative e raccogliere fondi.

– manifestazioni di piazza. Alcune di queste manifestazioni hanno assunto nel tempo la fisionomia di appuntamenti importanti e di richiamo anche mediatico, contraddistinti da una cadenza temporale predefinita e dall’offerta di beni particolari che sono divenuti rappresentativi e identificativi della stessa organizzazione che li propone (per esempio l’azalea e le arance per Airc, la gardenia e la mela per Aism, le stelle di Natale e le uova di Pasqua per Ail).

Aspetti normativi

Ai sensi dell’art. 143 del DPR 917/86 (Tuir) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti agli stessi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

A tale proposito, l’art. 20 del DPR 600/73 ha previsto la redazione di un apposito e separato rendiconto per le raccolte di fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale richiesto dalla normativa o dalle previsioni statutarie, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Requisiti

L’esclusione delle iniziative di raccolta fondi dall’imposizione tributaria è subordinata alle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di iniziative occasionali,
  • la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,
  • i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore.

Concetto di occasionalità

In concreto, il concetto di occasionalità non risulta precisamente individuato; infatti, la C.M. 124/E/1998 si limita a richiamare la condizione prevista dalla legge senza spingersi ad una puntuale definizione del concetto. Tuttora si attende il D.M. cui l’art. 2, co 3 del D. Lgs. 460/1997 demanda la precisazione di condizioni e limiti affinché la raccolta pubblica di fondi possa considerarsi occasionale.

Raccolte pubbliche

Deve trattarsi di proposte dirette alla generalità dei soggetti (“pubblico” inteso nella sua accezione più ampia come insieme indistinto di persone), effettuate in occasione di particolari circostanze e manifestazioni ed opportunamente pubblicizzate.

Modico valore

Più complessa, e non univoca, è invece la definizione del concetto di “modico valore”. Il Ministero, infatti, ha più volte evitato (cfr. la R.M. 7 febbraio 1991, n. 430047 e la R.M. 30 luglio 1991, n. 430288) di fornire una definizione specifica di tale parametro, limitandosi a elaborare una definizione negativa (“sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”) ed un riferimento assolutamente generico (“si fa riferimento agli usi commerciali”). Oltre che agli usi commerciali, si ritiene che sarebbe opportuno fare riferimento al settore merceologico di appartenenza del bene, al fine di non creare situazioni distorsive della concorrenza.

Agevolazioni fiscali per la raccolte di fondi

Le agevolazioni fiscali indicate nella tabella che segue, sebbene statuite per gli enti non commerciali, sono applicabili anche alle Onlus, per effetto della norma di rinvio di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 460/1997.

Tipo di agevolazione Descrizione Norma
Non imponibilità ai fini delle Imposte sui redditi Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) dell’articolo 73 del Tuir i fondi pervenuti agli stessi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione Art. 143, co 3, lett. a) Tuir
Esclusione da Iva Le raccolte pubbliche di fondi di cui all’art. 143, comma 3, lettera a) Tuir sono escluse da Iva Art. 2, co 2, D. Lgs. n. 460/1997
Esclusione da qualsiasi altro tributo Le raccolte pubbliche di fondi di cui all’art. 143, comma 3, lettera a) Tuir sono esenti da ogni altro tributo Art. 2, co 2, D.Lgs. n. 460/1997

Organizzazioni di volontariato

Per le organizzazioni di volontariato non costituiscono redditi imponibili ai fini Ires i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, qualora sia documentato il totale impiego di tali risorse per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Tra le predette attività rientrano le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. (Art. 8, co 4 L. 266/1991)

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991

Per le società e associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati per il tramite di raccolta pubblica di fondi per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di Euro 51.645,69.

Il rendiconto della raccolta pubblica di fondi

Nel rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 143, comma 3, lett. a) del Tuir che hanno originato le entrate e le spese medesime.

Il predetto rendiconto deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato dagli enti non commerciali.

Tenuta e conservazione

Il rendiconto deve essere tenuto e conservato in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 22 D.P.R. n. 600/73. Deve, quindi, essere tenuto a norma dell’art. 2219 C.C. e numerato progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Come specificato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 124/E/1998 il rendiconto, al pari degli altri documenti contabili, va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 del codice civile.

Ai fini pratici, tale rendiconto può essere riportato in calce al bilancio, sul libro dei verbali delle assemblee dell’ente; in alternativa, può essere istituito un apposito registro dei rendiconti senza la necessità di alcuna formalità iniziale, stante la soppressione dell’obbligo di vidimazione iniziale per effetto della modifica all’art. 22 D.P.R. 600/1973 apportata dall’art. 8 della L. 383/2001.

Struttura

Poiché lo scopo del rendiconto è quello di evidenziare l’entità dei fondi raccolti e degli impieghi effettuati, esso dovrà riportare, oltre alla situazione economica della raccolta, anche precise indicazioni in merito alla tipologia ed all’entità delle fonti finanziarie a disposizione e agli impieghi delle stesse, attraverso la redazione di una situazione patrimoniale adeguata all’entità della raccolta ed alle dimensioni dell’ente.

Esempio di Rendiconto economico – finanziario

della raccolta fondi “Lo sport per la vita” del ………….

Rendiconto economico

Entrate

Totale

– Vendita di T-shirt “Maglia Etica”
– Vendita di portachiavi logo “Maglia Etica”
– Vendita di cappellini logo “Maglia Etica”
– Rimanenze di beni di modico valore
Totale entrate (A)
Uscite Totale
• Acquisto di beni di modico valore (cappellini/portachiavi, T-shirt)
• Spese per organizzazione raccolta fondi:
– Affitto locali
– Noleggio mezzi di trasporto
– Noleggio attrezzatura (sedie, tavoli, impianto sonoro)
– Assicurazione
• Spese per promozione evento:
– Volantini, stampe, manifesti
– Spese di pubblicità: tv, radio, giornale
– Viaggi, trasferte, pasti
– Altre spese
• Rimborso spese documentate volontari
• Prestazioni di servizi
• Spese postali e telefoniche
• Servizi internet e telematici
• Cancelleria e stampati
Totale uscite (B)
Risultato della raccolta pubblica (A-B)

Rendiconto finanziario

Attivo

Totale

– Banca
– Cassa
– Rimanenze finali di beni di modico valore
Totale attivo (C)
Passivo Totale
– Avanzo della raccolta fondi destinato al progetto “Maglia Etica”
Totale passivo (D)

Relazione illustrativa

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31 ottobre 2007, il rendiconto della raccolta fondi deve essere accompagnato da una relativa illustrativa concernente le entrate e le spese afferenti a ciascuna manifestazione. Per agevolare l’attività di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza, nella relazione illustrativa devono essere indicate le seguenti informazioni:

– l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti,

– le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

“Lo sport per la vita” del …………………………….

Descrizione dell’iniziativa/evento/manifestazione pubblica

L’associazione………………………………………………………………., in data……………………….. ha organizzato a ……………………………. la raccolta pubblica di fondi denominata………………………………….. …………………………………….

volta al sostenimento della seguente iniziativa:

(breve descrizione dell’iniziativa e delle finalità)…………………………………………………………………………………..

Modalità di raccolta fondi (Entrate)

Gli strumenti per la raccolta sono stati i seguenti: …………………………………………..

Sono stati raccolti fondi per un totale di Euro……………….. (totale entrate), suddivisi nelle seguenti voci:

…………………………….

……………………………

……………………………

Spese relative alla manifestazione (Uscite)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di ………… beni (n. dei beni/qualità, prezzo unitario) ……………………………………..

Le altre spese sono relative a ……………………………………………………. (dettaglio spese con relativo importo).

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro……………………

I volontari impiegati nella raccolta sono stati n. ……………………….

Tutti i fondi raccolti sono stati destinati all’iniziativa suddetta detratte le spese sostenute per la stessa.

Lì, ……………………

Il Presidente

…………………………

Attività di vigilanza e controllo

All’Agenzia per il Terzo Settore, le cui funzioni dal 2 marzo 2012 sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il DPCM n. 329 del 2001, successivamente modificato con DPCM n. 51 del 2011, ha attribuito la vigilanza “sull’attività di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento”.

Il tema della raccolta fondi e delle tutele connesse rappresenta infatti un ambito molto delicato, in quanto la trasparenza delle azioni ad essa connesse e la certezza della destinazione dei fondi raccolti sono percepiti dai cittadini come fattori di affidabilità e credibilità per la valorizzazione e il sostegno del terzo settore e della società civile nel suo insieme.

La normativa sopra richiamata, con la previsione di specifiche condizioni e di appositi adempimenti nonché con l’attribuzione di poteri di vigilanza del Ministero del Lavoro, evidenzia la necessità di sorvegliare le modalità di raccolta nonché di assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per i quali è stata posta in essere la raccolta e di contenere l’apparato organizzativo e i conseguenti costi amministrativi e di gestione.

Allo scopo, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31 ottobre 2007 prevede la necessità di individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.

Inoltre, la predetta circolare afferma che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare.

FINE