Chi risponde delle obbligazioni e dei debiti tributari dell’associazione?

Frequentemente gli amministratori di associazioni non riconosciute, (come ad esempio la stragrande maggioranza delle associazioni sportive dilettantistiche), si chiedono quali siano i pericoli insiti nello svolgimento del proprio mandato. “A cosa andiamo incontro?” E’ la domanda che spesso ricorre, soprattutto in fase di costituzione, o di verifica fiscale.

La norma principe dalla quale derivano tutte le argomentazioni successive è costituita dall’articolo 38 del codice civile.

Tale norma afferma che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Chi sono queste persone? Esse sono individuabili negli amministratori oppure, secondo un’interpretazione estensiva, in coloro che hanno agito in base ad una procura rilasciata loro dagli amministratori, in qualità di rappresentanti dell’associazione.

Coloro che si obbligano in nome e per conto dell’associazione devono essere consapevoli che agiscono come fidejussori: i terzi creditori, allorquando richiedano l’adempimento dell’obbligazione, non hanno l’obbligo di rivalersi in prima battuta sul fondo comune dell’associazione e, solo in caso di insoddisfazione, su chi abbia contratto il debito, ma possono rivalersi direttamente sia sul fondo comune che sull’amministratore, a loro scelta, o su tutti e due simultaneamente.

L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione assume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione: l’altro contraente potrà agire contro di lui in ogni momento, anche se avrà cessato di essere amministratore.

Di conseguenza la responsabilità, come ricordato in più occasioni dalla Cassazione, non è legata alla semplice titolarità della rappresentanza dell’associazione, “bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi”.

Più volte la Cassazione si è espressa ritenendo che chi invoca in giudizio la responsabilità di cui all’articolo 38 citato, ha l’onere di provare la concreta attività negoziale svolta in nome e per conto dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in merito alla carica rivestita all’interno dell’ente.

La responsabilità citata ha carattere accessorio e personale di fidejussione per il debito contratto in nome dell’associazione, con la conseguenza che essa non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione.

Pertanto, alla scadenza del mandato, gli amministratori subentranti non potranno essere chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dai precedenti amministratori, attraverso una mera successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando la responsabilità in capo a chi l’aveva in origine contratto.

Nel caso esaminato dalla Sentenza della C.T. Provinciale di Vicenza n. 194/07/15, ex pluris, il vicepresidente dell’associazione aveva effettuato versamenti e prelevamenti sul conto corrente bancario dell’associazione sul quale era delegato ad operare. Il Fisco, sulla base di tali circostanze,  lo aveva individuato come gestore dell’ente. Tuttavia la Commissione Tributaria non ha considerato sufficiente tale evidenza a dimostrare la “creazione di rapporti obbligatori tra l’associazione ed i terzi” da parte del vicepresidente, quanto invece la mera esecuzione di obbligazioni da altri instaurate (nel caso specifico il presidente e legale rappresentante).

Pertanto il vicepresidente non è stato individuato quale responsabile per i debiti tributari dell’ente, in quanto a suo carico non è stata individuata alcuna attività gestoria.

Il principio è stato ribadito dall’ordinanza della Cassazione n. 12473/2015, con la quale sono stati considerati elementi probatori dell’attività gestoria posta in essere: la sottoscrizione del rendiconto economico e finanziario dell’associazione, la riscossione dei corrispettivi, il pagamento delle utenze, e così via.

In conclusione, la responsabilità in capo agli amministratori o di altri soggetti per le obbligazioni contratte dall’associazione va di volta in volta verificata e dimostrata da chi la eccepisce, in base all’attività gestoria eventualmente posta in essere dagli stessi soggetti.

FINE