Certificazione Unica 2015

Certificazione Unica 2015: invio telematico per tutte le associazioni entro il 9 marzo anche per importi al di sotto della soglia dei 7.500 euro.

A partire dal 2015, per il periodo d’imposta 2014, vi è un’importante novità: i sostituti d’imposta (e le associazioni lo sono) dovranno trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo, (in quanto il giorno 7, giorno di scadenza “naturale” cade di sabato) le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate in forma cartacea entro il 28 febbraio.

Duplice adempimento dunque:

  • certificazione cartacea da consegnare al percettore entro il 28 febbraio,
  • certificazione telematica da inviare entro il 9 marzo,

nonché la predisposizione e l’invio telematico del modello 770 entro il 31 luglio 2015 riepilogativa dei dati di cui sopra.

Nella nuova Certificazione Unica 2015 vanno riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2014.

Si consiglia, soprattutto alle associazioni di piccole dimensioni, di verificare i compensi erogati nel 2014 e di rivolgersi urgentemente ad un consulente per adempiere per tempo a questo nuovo obbligo.

Nella Certificazione Unica 2015, infatti, tra le altre informazioni, vanno indicate le indennità di trasferta, il rimborso forfetario di spese, i premi ed compensi erogati:

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Devono essere ricomprese nella certificazione Unica anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR).

Inoltre devono essere indicati anche i compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00.

Sono esclusi dalla comunicazione i rimborsi per spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale.

Inoltre, nella certificazione Unica, confluiscono i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (cosiddetto “regime dei minimi”).

Si fa presente che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro.

Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Si precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dando la possibilità ai consulenti fiscali e del lavoro di suddividersi i compiti ed inviare in autonomia le certificazioni di propria competenza.

FINE