Split Payment

Si registrano rilevanti novità sul fronte dell’incasso dell’Iva dal 1 gennaio 2015, con l’introduzione del meccanismo denominato “Split Payment”.

Con l’inserimento del nuovo articolo 17-ter nel Decreto Iva (DPR 633/1972) con l’approvazione della Legge Finanziaria 2015, viene introdotto nel nostro ordinamento un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici.

In base alle nuove disposizioni, l’imposta assolta in fattura dal soggetto emittente (ad esempio l’associazione) non dovrà essere pagata dal cessionario/committente (ente pubblico), il quale dovrà:

  • effettuare il pagamento solo dell’importo imponibile
  • trattenere l’iva e versarla direttamente all’erario.

Nella Circolare Ministeriale n. 1/E/2015 viene effettuata l’elencazione dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo Split Payment.

Il nuovo meccanismo si applica alla operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.

Le fatture dovranno essere compilate con l’iva esposta come in precedenza, tuttavia sarà necessario indicare gli estremi della norma ovvero:

Iva versata dal committente ai sensi dell’art. 17 –ter D.P.R. 633/1972 – Scissione dei pagamenti”.

Molti a questo punto si staranno chiedendo quali sono le conseguenze per le società ed associazioni che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991.

Come noto, infatti, tali soggetti versano l’iva in modo forfettario secondo le disposizioni previste dall’articolo 74, comma 6, del DPR 633/1972, applicando in via ordinaria la percentuale di detrazione del 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili.

Dal 13 dicembre scorso tale percentuale si applica anche alle prestazioni di sponsorizzazioni sulle quali in precedenza la detrazione era pari al 10% dell’imposta.

Per completezza di esposizione si ricorda che la percentuale di detrazione per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione è pari al 33% dell’imposta relativa alle operazioni attive.

L’iva non versata all’erario per effetto dell’opzione per il regime contabile citato, era, fino al 31 dicembre 2014, da considerarsi una sopravvenienza attiva per l’associazione, fondamentale per il proprio autofinanziamento.

Ora, invece, con il nuovo meccanismo dello “Split Payment” si crea un danno finanziario immediato e non certo irrilevante agli enti che si trovano nel citato regime contabile.

Ad oggi l’anomalia non è ancora stata risolta dall’amministrazione, tuttavia a fronte di un quesito alla direzione provinciale di Alessandria è stato risposto che “…con lo split payment l’associazione fattura alla PA il bene e servizio fornito e maturerà un credito del 50% dell’iva esposta in fattura; tale credito emergerà a livello contabile e dichiarativo dell’iva. Le modalità per la fruizione del credito presumibilmente saranno le solite: o l’utilizzo in compensazione o il rimborso. L’ Amministrazione finanziaria, però, non ha ancora chiarito tali aspetti”.

Non resta pertanto che attendere chiarimenti in proposito.

FINE