Al via la campagna 5 per mille per il 2015

Al via la campagna 5 per mille per il 2015

L’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) conferma l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef “relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente”, ovvero con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2014.

Con tale previsione la legge di stabilità 2015 trasforma il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale.

La norma lascia invariate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.

Il terzo periodo del comma 154 introduce una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite.

In particolare, la disposizione richiamata, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, prevede l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 26 marzo 2015 fornisce una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

a) Enti del volontariato destinatari del cinque per mille:

– Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

– Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali

– Organizzazioni di volontariato

– Organizzazioni non governative

– Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381

– Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

– Associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

b) Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

– costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
– possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
– affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
– presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
– effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Calendario adempimenti

7 maggio Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
14 maggio Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
20 maggio Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
25 maggio Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
30 giugno Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle entrate da parte degli enti del volontariato e al CONI da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
30 settembre Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali

FINE