Le forniture di gas metano sono soggette all’imposta di consumo erariale (accisa) ed alle addizionali regionali, con aliquote differenziare a seconda dell’utenza e del tipo di utilizzo, civile o industriale. Alcuni impieghi del gas metano possono essere assoggettati ad un’aliquota agevolata, ossia ad un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria. L’agevolazione può essere concessa, su richiesta del cliente, quando il gas metano viene impiegato per “usi industriali”, e non per uso civile (applicazione aliquota ordinaria) come previsto dall’Articolo 26 del Decreto Legislativo num. 504 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
L’applicazione dell’accisa ridotta è prevista per le seguenti casistiche di utilizzo del gas metano:
- Attività industriali produttive di beni e servizi;
- Attività artigianali ed agricole;
- Attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio;
- Attività del settore della distribuzione commerciale (bar, birrerie, supermercati);
- Attività svolte nel settore alberghiero e negli esercizi di ristorazione;
- Esercizio di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- Esercizio di attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
- Ambulatori privati di fisioterapia, purché qualificabili come attività industriali;
- Attività nel settore del vetro, della ceramica, della metallurgia;
- Forze armate.
In particolare, le agevolazioni previste per il mondo sportivo amatoriale di cui alla Legge 398/2001 sono state estese anche ad altre realtà del mondo no profit. Destinatari di tali agevolazioni risultano essere:
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali;
- le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali, ma riconosciute da Enti di promozione sportiva;
- le associazioni senza scopo di lucro;
- le pro-loco;
- le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali e le cooperative senza fine di lucro (legge 289/2002, così come modificata dal D.L. n.72 del 22 marzo 2004 convertito in Legge n.128 del 21 maggio 2004).
- Infine, si precisa che per le associazioni sportive dilettantistiche gestite senza fini di lucro, il legale rappresentante dovrà produrre copia dello Statuto ed apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale dovrà dichiarare che nella struttura si svolge, senza fine di lucro, attività sportiva esclusivamente dilettantistica.