Indennità per lavoratori autonomi e liberi professionisti: l’Inps fornisce le prime indicazioni per presentare la domanda

23 marzo 2020

L’INPS SPIEGA COME FARE DOMANDA PER LE INDENNITA’ COVID 19 DI EURO 600,00 PER I LAVORATORI AUTONOMI ED I LIBERI PROFESSIONISTI PREVISTE DAL DECRETO CURA ITALIA

 Il Decreto Cura Italia N. 18/2020 ha introdotto alcune indennità a sostegno dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza COVID 19.
L’INPS con proprio messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 ha fornito le prime indicazioni in merito.

INDENNITA’ COVID 19 PARI AD EURO 600,00

Tali indennità, pari ad euro 600,00 per ciascun soggetto, precisa l’INPS, sono previste per il mese di marzo e non sono soggette ad imposizione fiscale.
Le tipologie di indennità previste sono cinque, ovvero:

  1. INDENNITA’ LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

A tale indennità possono accedere:

– i liberi professionisti CON PARTITA IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS.

– i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS.

Ai fini dell’accesso a tale indennità le predette categorie di lavoratori NON devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

  1. INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’INPS (ARTIGIANI/COMMERCIANTI/COLTIVATORI DIRETTI-COLONI E MEZZADRI)

Ai fini dell’accesso a tale indennità le predette categorie di lavoratori NON devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria, eccetto l’iscrizione alla Gestione Separata Inps.

  1. INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E STABILIMENTI BALNEARI

Ai fini dell’accesso a tale indennità le predette categorie di lavoratori devono aver cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale cha va dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020, NON devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

  1. INDENNITA’ LAVORATORI AGRICOLI

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purchè possano far valere almeno 50 giorni di effettivo lavoro agricolo dipendente nell’anno 2019 e non siano titolari di pensione.

  1. INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello spettacolo che abbiano i seguenti requisiti:

  1. almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  2. che abbiano prodotto nel 2019 un reddito non superiore ad euro 50.000;
  3. non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

LE INDENNITA’ PREDETTE NON SONO CUMULABILI TRA LORO NE’ CON IL REDDITO DI CITTADINANZA.

COME FARE DOMANDA?

I lavoratori potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere le prestazioni di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS l’apposita domanda utilizzando i canali telematici messi a disposizione dei cittadini ovvero rivolgendosi a patronati. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche dell’INPS.
Il nostro studio è a disposizione per la presentazione delle domande citate attraverso i nostri patronati di riferimento.
Potete scrivere all’indirizzo e-mail info@studiomassarenti.it per ottenere delucidazioni in tal senso.

Studio Massarenti

Dr.ssa Cristiana Massarenti

INPS messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020

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