Il CCNL impianti sportivi e attività sportive: nuovi spiragli interpretativi sulla legittimità dei compensi sportivi

19 febbraio 2020

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Attività Sportive: nuovi spiragli interpretativi sulla legittimità dei compensi sportivi

Tra gli enti di promozione ASI (Associazioni sportive e sociali Italiane) e CNSL (Centro Nazionale Sportivo Libertas), MSA (Manager sportivi Associati), Conflavoro PMI – al cui interno è rappresentata anche FISE (Federazione Italiana Sport Equestri),  FIS (Federazione Italiana dello Sport) e Fesica Confsal (Federazione sindacati industria, commercio e artigianato) è stato sottoscritto un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2022 per i lavoratori degli impianti e delle attività sportive.

Il predetto CCNL si affianca a quello sottoscritto nel 2015 dalla Confederazione dello Sport e Confcommercio Imprese per l’Italia e dall’Ente di promozione sportiva ASC per la parte datoriale e CGIL, CISL e UIL per i lavoratori, scaduto il 31 dicembre 2018, ancora in fase di rinnovo.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il mondo dello sport, come descritto in premessa,“trova applicazione nella gestione dei rapporti di lavoro previsti ed esistenti negli impianti e nelle attività sportive svolte, nel rispetto della normativa vigente e regolamenta su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l’utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale.”

La novità di questo contratto sta nell’inserimento nella classificazione del personale della figura del “collaboratore sportivo”. Le parti hanno infatti riconosciuto che “non sussistono impedimenti giuridici alla elaborazione di un contratto di lavoro atipico o sui generis ovvero di un contratto non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL in base alle specifiche esigenze delle parti.

Il contratto che verrebbe stipulato infatti sarebbe certamente un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, considerando che la meritevolezza è attestata dalle agevolazioni tributarie e contributive concesse dal legislatore.

Di conseguenza, non potrà “disconoscersi legittimità e tutela ad una ipotesi di contratto di lavoro atipico finalizzata ad allargare ulteriormente la platea delle tutele”.

Anche il legislatore ha avuto modo di affermare all’articolo 1 della legge 91/1981 che “l’esercizio dell’attività sportiva , sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero”.

Nel campo di applicazione del CCNL vengono indicati gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.

Nell’elenco troviamo, ad esempio:

  • centri o siti sportivi polivalenti,
  • palestre e scuole in genere: indirizzate all’insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non, oppure orientate all’insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, etc.) stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.
  • centri o siti fitness: strutture più o meno articolate la cui offerta di servizi di tipo motorio e non solo è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo motorio si affiancano anche altri servizi per la cura della persona, tra cui i trattamenti estetici, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, etc.) sauna, bagno turco, etc.
  • centri o siti benessere: strutture nelle quali prevalgono i servizi alla persona rispetto all’offerta di attività di tipo motorio;
  • centri o siti natatori/piscine
  • campi o aree per lo svolgimenti di discipline sportive specifiche, quali tennis, golf, calcio, calcetto, rugby, baseball, pallavolo, basket
  • maneggi, centri o siti ippici
  • altri siti, centri o aree per lo svolgimento di discipline sportive quali atletica leggera, pattinaggio, bowling, bocce, pallone elastico, pesca sportiva, tiro a volo, tiro con l’arco, etc.

Infine vengono indicati quali destinatari del CCNL tutti gli organismi e/o enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.

Certamente è interessante evidenziare che nel campo di applicazione del contratto sono presenti centri o impianti non solo destinati alla pratica di attività prettamente sportive, come delineate dal CONI, ma anche attività preposte alla cura ed al benessere della persona, quali centri e siti benessere.

Tuttavia l’aspetto più innovativo del CCNL in questione riguarda l’inserimento nella classificazione del personale dei “collaboratori sportivi”, ovvero di tutti quei soggetti “che svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni” per i quali trova applicazione l’articolo 67 comma 1lettera m) del TUIR.

La definizione precedente è stata tratta dalla Circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 1 del 2016, la quale ha individuato due requisiti necessari per il riconoscimento al percipiente dei cosiddetti “compensi sportivi”:

1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni (o enti di promozione sportiva).

Il collaboratore aderente al citato CCNL dovrà contribuire versando all’Ente bilaterale EBIOP-SPORT Euro 3,00 annui, a mezzo dell’azienda committente.

La presenza di tale figura all’interno del contratto fornisce una conferma ulteriore, rispetto a quanto emerso da recente giurisprudenza e dalla Circolare citata dell’Ispettorato del Lavoro, del riconoscimento del collaboratore sportivo quale lavoratore a tutti gli effetti (sempre che la sua prestazione che non sia riconducibile a quella di lavoro autonomo o dipendente).

Tuttavia, pur nella consapevolezza dell’importanza del riconoscimento della figura del collaboratore sportivo da parte del CCNL in esame, si ritiene necessario attendere l’orientamento del Governo, il quale, ai sensi della legge n. 86 del 2019 dovrà adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge – ovvero il 31 agosto 2019 – , uno o più provvedimenti legislativi atti ad individuare “la figura del lavoratore sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.”.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

 

CCNL impianti sportivi

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