Tempo di bilanci

TEMPO DI BILANCI: L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio di associazioni, fondazioni e altri enti non profit.
Esso si limita a stabilire che le associazioni devono convocare l’assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20).
Le uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili agli enti non lucrativi sono di carattere fiscale (D. Lgs. 460/1997 e art. 90 Legge 289 del 2002).
Per prassi consolidata, tuttavia, spesso gli enti citati, pur non avendone l’obbligo, applicano per analogia le norme che il codice civile prevede per le società commerciali, ovvero l’approvazione del rendiconto economico-finanziario entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero, se lo statuto lo prevede, l’approvazione entro centoottanta giorni in presenza di particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società.
Nello specifico, l’art. 20, secondo comma, del DPR n. 600 prevede, per gli enti non commerciali, la redazione di due distinti rendiconti:
a) un rendiconto annuale economico e finanziario;
b) uno specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.
Il rendiconto annuale economico e finanziario indicato sub a) è richiesto in ogni caso, vale a dire a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell’ente non commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’attività esercitata dall’ente stesso.
La corretta tenuta di tale documento contabile, infatti, costituisce lo strumento cui è tenuto l’organo di rappresentanza dell’ente non commerciale per soddisfare le esigenze informative – sia degli associati che dei terzi – in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente.
Inoltre, a maggior ragione, tale obbligo di rendicontazione viene imposto agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi del regime di favore previsto, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere a favore dei propri soci, associati o partecipanti, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici (ad esempio contributi aggiuntivi rispetto alle quote associative annuale per la fruizione di corsi sportivi da parte di soci, associati, partecipanti).
Tali attività pur essendo intrinsecamente commerciali, godono del principio di decommercializzazione dal punto di vista tributario, a patto che l’associazione adegui il proprio statuto secondo quanto previsto dall’articolo 148, comma 8, del TUIR, che alla lettera d) impone altresì “l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”. Quindi anche sotto il versante fiscale, oltre che della normativa civile e speciale, emerge l’obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario dell’ente associativo.
Inoltre, per le associazioni sportive dilettantistiche, l’articolo 90 della Legge 289 del 2002 prevede al comma 18, lettera f), “l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”. Di conseguenza tutte le associazioni sportive dilettantistiche devono ottemperare a questo obbligo.
Non esistono schemi obbligatori di rendiconto o bilancio obbligatori per legge per le associazioni sportive dilettantistiche.
Tuttavia, la Circolare Ministeriale n. 124/E del 1998, ci viene in aiuto stabilendo che le associazioni che svolgono anche attività decommercializzata, devono evidenziare nel rendiconto altresì l’attività decommercializzata svolta.
Pertanto, anche se uno schema di rendiconto non esiste, la citata circolare fornisce alcune importanti informazioni per la sua corretta redazione:
a) il rendiconto deve fornire informazioni sia di carattere economico che finanziario,
b) l’attività commerciale deve essere opportunamente evidenziata in apposita voce del rendiconto medesimo,
c) anche l’attività decommercializzata deve essere opportunamente evidenziata all’interno del rendiconto.
In relazione all’ulteriore obbligo di rendicontazione indicato sub b), richiesto dal secondo comma dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali dall’art. 143, comma 3, lettera a), del TUIR, si ritiene che laddove un ente non commerciale non abbia esercitato alcuna delle predette raccolte, lo stesso non sia tenuto alla redazione dello specifico rendiconto.

FINE