Siae: è legittima la richiesta di fatture e documenti contabili alle associazioni?

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60 ha revisionato la disciplina dell’imposta sugli spettacoli ed ha istituito l’“imposta sugli intrattenimenti”, individuando una nuova figura di concessionario SIAE, con l’attribuzione allo stesso di compiti e poteri parzialmente diversi da quelli precedentemente stabiliti attraverso l’introduzione dell’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto Imposta sul Valore Aggiunto). Tale articolo prevede che, per le attività indicate nella tabella “C” del Decreto Iva, ovvero la tabella relativa a “Spettacoli ed altre attività”, per le attività svolte dai soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e per gli intrattenimenti, il concessionario Siae cooperi con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, al fine di reperire ed acquisire gli elementi utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria e trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
Successivamente, con decreto del 7 giugno 2000 il Direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze approvò la convenzione tra Agenzia Entrate e Siae, in vigore fino al 31 dicembre 2009, poi rinnovata in data 15 dicembre 2009 per altri dieci anni.
L’attuale convenzione affida alla Siae gli stessi compiti della precedente, definendoli però in modo analitico e puntuale ed ampliandone il contenuto.
In sintesi, i compiti attuali della Siae sono i seguenti:
a) attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi acquisiti dagli organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento, nonché dai soggetti che, a prescindere dal tipo di attività svolta, si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91;
b) attività di vigilanza, controllo – sulla base della programmazione annuale condivisa con l’Agenzia delle Entrate – e di constatazione delle violazioni nei confronti di tali contribuenti;
c) attività di verifica sulla sussistenza dei presupposti per la fruizione da parte degli esercenti cinematografici del credito d’imposta di cui al d. lgs. n. 60/1999;
d) attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali;
e) attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai contribuenti;
f) rendicontazione all’Agenzia delle Entrate dei dati derivanti dall’attività di acquisizione del volume dei corrispettivi, dall’attività ispettiva, nonché dall’attività inerente le biglietterie automatizzate e i misuratori fiscali.
Si sottolinea che per l’espletamento di tali attività è previsto il riconoscimento di un compenso annuo alla Siae sulla base del volume dei corrispettivi lordi constatati, del numero di verbali elevati e di altri parametri indicati nella convenzione, per un importo annuo che non può superare euro 28.400.000,00 oltre iva.
L’approvazione della convenzione Agenzia Entrate-Siae ha provocato in passato e provoca tuttora grande disagio negli operatori, in quanto ogni Ufficio Siae ha interpretato in maniera propria le modalità di controllo e verifica ad esso affidate, creando una situazione di forte disparità di comportamento nei confronti delle associazioni interessate.
Proviamo a trovare un chiarimento dei comportamenti degli Uffici Siae nella convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate.
Tale convenzione prevede che, per le associazioni che hanno optato per la legge 398 del 1991, al fine di garantire all’Agenzia delle Entrate il corretto e completo flusso delle informazioni richieste il concessionario SIAE debba provvedere alla verifica della corrispondenza tra dati accertati e dati registrati su documenti contabili ovvero provenienti dalle biglietterie autorizzate nonché l’accertamento di tutti gli altri proventi inerenti all’attività al fine di pianificare accessi mirati qualora non venissero comunicati tali dati o fossero ritenuti non congrui in relazione all’attività esercitata; inoltre essa deve provvedere alla raccolta della documentazione contabile afferente ai soggetti d’imposta e all’acquisizione dei relativi corrispettivi.
Sulle modalità in cui ciò deve avvenire non si trova alcun riscontro.
Proviamo a cercare la soluzione ai nostri dubbi nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 dicembre 2000 n. 224/E, la quale contiene istruzioni e chiarimenti sulla portata della convenzione stessa.
Secondo la circolare citata, l’opzione per la legge 398 del 1991 comporta per la SIAE ulteriori peculiari compiti, quali:
– la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1997;
– la verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
– la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in euro 250.000,00 per le opzioni in corso;
– la verifica di assenza di finalità lucrative.
Anche in questo documento non viene specificato con quali modalità debba essere effettuata tale verifica. Inoltre, l’ultimo punto relativo alla “verifica di assenza di finalità lucrative”, comporta un esame nel merito della posizione giuridica del soggetto verificato che, a parere di chi scrive, esula dalle competenze attribuite per legge alla Siae.
Inoltre, per gli enti non commerciali di tipo associativo la Siae è investita del potere di effettuare altri controlli, riguardo alle quote sociali ed ai corrispettivi dei soci. Nello specifico, in relazione alla quote sociali, la Siae deve verificare che le quote sociali non vengano riscosse dalla associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli; in tal caso esse, assumendo natura di corrispettivi specifici, sarebbero soggette ad IVA, secondo l’interpretazione del Ministero. In relazione ai corrispettivi dei soci, invece, la SIAE deve verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72, per il non assoggettamento ad IVA dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di spettacolo ed intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande) effettuate in loro favore dall’ente associativo di appartenenza. La SIAE inoltre deve segnalare l’eventuale insussistenza delle clausole indicate al settimo comma del citato articolo 4 per il rispetto dei principi di non lucratività degli enti di cui al D. Lgs. 460/1997.
Si ritiene che anche tale ultimo controllo, così come la verifica dell’assenza di finalità lucrative, esuli dalla competenza attribuita dalla convenzione alla Siae, invadendo la sfera di operatività riservata ad altri organi accertatori.
In questa situazione di scarsa omogeneità di comportamenti da parte dei vari Uffici Siae presenti sul territorio nei confronti delle associazioni (richiesta di documentazione diversa da Ufficio ad Ufficio con le scadenze più disparate, da ogni mese a una volta all’anno) chi ne paga le conseguenze è l’operatore che è costretto a fornire documentazione (già disponibile diversamente, peraltro, attraverso il Modello Unico Enti non commerciali presentato annualmente) con una periodicità incerta ed arbitraria.
E’ del tutto evidente che è necessario sul punto un chiarimento urgente dell’Amministrazione Finanziaria che corregga tale grave anomalia.
Concludendo, come si è potuto constatare, i compiti attribuiti alla Siae sono molto ampi, considerato anche il ruolo da essi svolto per conto dell’Inps e dell’Enpals al fine di verificare l’inquadramento dei lavoratori all’interno delle strutture associative, tuttavia molti aspetti rimangono oscuri, e quindi in attesa di un chiarimento, confidando che, nel frattempo, tali poteri, vengano utilizzati dai vari Uffici Siae presenti sul territorio in modo oculato e ragionevole.

FINE