5 per mille: un’opportunità di finanziamento per affrontare la crisi

17 aprile 2020

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 5 PER MILLE DAL 1 APRILE 2020 AL 7 MAGGIO 2020

In un periodo di emergenza sanitaria quale quello che stiamo vivendo, torna di estrema attualità la valutazione della possibilità di attingere ad una fonte di finanziamento importante per il mondo del no profit: l’istituto del 5 per mille.

Infatti, il decreto legge cd. “Liquidità” n. 23 dell’8 aprile 2020, nel quale molte speranze di aiuto erano state riposte (così come negli altri provvedimenti legati all’emergenza), non ha previsto alcuna agevolazione per il credito al terzo settore e, solo un timido approccio per lo sport, lasciando il mondo del no profit in balia degli eventi, senza alcuna ancora cui potersi aggrappare per reperire la liquidità necessaria per la ripartenza di cui alla tanto discussa “Fase 2”.

Per gli enti sportivi vi è l’inserimento, nell’articolo 14 del decreto, della possibilità di ricorrere all’Istituto per il credito sportivo per reperire finanziamenti, secondo modalità ad oggi ancora non note.

CHE COS’E’ IL 5 PER MILLE?

I contribuenti persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale attraverso apposita opzione da esercitare nel proprio modello reddituale (Unico PF o modello 730).

QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL 5 PER MILLE?

Per l’anno finanziario 2020, il 5 per mille è destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

  1. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Le srl dilettantistiche sono escluse dal benficio.
  2. sostegno degli enti del volontariato:
    • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
    • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997)
    • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
    • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
    • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
    • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
  3. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  4. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  5. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

  • il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
  • il sostegno agli enti gestori delle aree protette.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra gli enti che hanno già fatto richiesta di iscrizione per l’anno 2019 o per anni precedenti e che pertanto non sono tenuti a ripresentare la domanda, e quelli che la vogliono presentare per la prima volta.

Per quanto riguarda i primi, essi non devono ripresentare la domanda se regolarmente inclusi negli elenchi permanenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Per l’anno 2020 gli elenchi sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 1 aprile 2020.

L’unico adempimento che potrà interessare l’ente sarà l’invio di una nuova dichiarazione sostitutiva nel caso in cui sia variato il legale rappresentante, da inviarsi entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza dal beneficio, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

I secondi, cioè coloro che per la prima volta si approcciano al 5 per mille, hanno tempo sino al 7 maggio 2020 per presentare domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando un software di compilazione specifico. La domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Gli enti del volontariato devono inviare la dichiarazione sostitutiva, che conferma la sussistenza dei requisiti per beneficiare del 5 per mille unitamente alla copia di un documento di identità alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, mentre le associazioni sportive dilettantistiche invieranno la dichiarazione sostitutiva all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.

Per le altre categorie di enti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

L’Agenzia delle entrate predispone l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca predispone l’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Il Ministero della Salute cura la predisposizione dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria e la sua trasmissione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda i Comuni non è prevista la predisposizione di un apposito elenco ai fini della partecipazione al beneficio, atteso che i contribuenti, che intendono sostenere i comuni per le attività sociali da essi svolte, possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza.

QUALI REQUISITI DEVONO POSSEDERE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER ISCRIVERSI NEGLI ELENCHI 5 PER MILLE?

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

SCADENZIARIO

Descrizione Enti del volontariato Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d’iscrizione 1 aprile 2020 1 aprile 2020
Termine presentazione domanda d’iscrizione 7 maggio 2020 7 maggio 2020
Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2020 14 maggio 2020
Richiesta correzione domande entro il 20 maggio 2020 entro il 20 maggio 2020
Pubblicazione elenco aggiornato entro il 25 maggio 2020 entro il 25 maggio 2020
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2020 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2020 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali 30 settembre 2020 30 settembre 2020

RENDICONTAZIONE

I beneficiari del riparto del contributo hanno l’obbligo, indipendentemente dall’importo ricevuto, di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione  delle somme, e di trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo  chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite.

Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati – nei casi previsti – indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d’identità del Legale rappresentante, i soggetti che per l’anno finanziario 2019 o precedenti hanno percepito somme pari o superiori a 20mila euro. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a quelli innanzi indicati non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.

Il rendiconto deve essere redatto per ogni singola annualità nei limiti del contributo percepito. Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e degli esclusi.

I beneficiari del contributo del cinque per  mille non  possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le  spese  di pubblicità  sostenute  per  campagne  di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di  cui  al  presente comma.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del controllo, potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare controlli amministrativo-contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Dr.ssa Cristiana Massarenti

Modello rendiconto 5 per mille

FINE